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16.1997.83 • TRAC TI 16.1997.83 Generato dall'IA

Appeal of Enforcement Order Rejection Due to Lack of Proper Service

Numero d'incarto 16.1997.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that granted definitive rejection of their opposition to an enforcement procedure seeking payment for a fine and costs, arguing they were unable to participate because they never received the notice to appear. The appellate court accepted the appeal, finding that the lower court record lacked evidence of proper citation, specifically noting the absence of proof that the citation was sent via registered mail as required by law, which constitutes a violation of the fundamental right to be heard; consequently, the initial judgment was annulled, and the case was remanded to the first instance judge for a new ruling after the parties are properly summoned.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 4 Cost, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, art. 142 lett. b CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal of Enforcement Order Rejection Due to Lack of Proper Service: The appellate court accepted the appeal, finding that the lower court record lacked evidence of proper citation, specifically noting the absence of proof that the citation was sent via registered mail as required by law, which constitutes a violation of the fundamental right to be heard; consequently, the initial judgment was annulled, and the case was remanded to the first instance judge for a new ruling after the parties are properly summoned.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione citazione a comparire pagamento dell'ammenda diritto di essere sentito violazione dei diritti di parte ordine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

The appeal was accepted based on this article, which allows for the annulment of a lower court decision for violation of the right to be heard.

art. 124 cpv. 1 CPC

This procedural rule regarding the required method of citation was mentioned in relation to the grounds for annulment in the reasoning section, but it is the context for the procedural error found under Art. 327, not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 142 lett. b CPC

This article was cited in the reasoning regarding the nullity stemming from the procedural defect but is not explicitly cited in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 142 cpv. 2 CPC

This article was cited in the reasoning regarding the court's duty to review nullity ex officio but is not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 327 segg. CPC

These articles were cited as the legal basis for the judgment announcing the final decision in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00083 · Lugano 4 agosto 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 26 giugno 1997 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 maggio 1997 da

__________ rappr. dall'__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 20 maggio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 880.- oltre accessori, corrispondenti alla multa e alle spese poste a suo carico con risoluzione 19 novembre 1996;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa regolarmente passata in giudicato e alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 2 luglio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente si duole di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie, dagli atti prodotti dalla giudicatura di pace non è possibile dedurre se e secondo quali formalità sarebbe avvenuta la citazione al contraddittorio del convenuto, in particolare non risulta che lo stesso sia stato citato mediante invio raccomandato così come dispone l’art. 124 cpv. 1 CPC;

che tale carenza procedurale comporta la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);

che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza;

che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente che peraltro non ha fatto nessuna richiesta in tal senso,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 2 agosto 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

26 giugno 1997 del Giudice di pace del Circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria