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16.1997.82 • TRAC TI 16.1997.82 Generato dall'IA

Vehicle Repair Costs Execution: Forgery Challenge and Provisional Rejection of Opposition

Numero d'incarto 16.1997.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the reversal of a lower court's decision which had denied the provisional rejection of an opposition to an execution proceeding concerning vehicle repair costs, based on a signed cost estimate presented as a debt acknowledgment. The court reasoned that the lower court's finding that the debtor had made the exception of forgery sufficiently plausible was not arbitrary, as it relied on evidence such as differing handwriting and a criminal complaint filed by the debtor regarding document alteration, thereby casting doubt on the document's entirety. Consequently, the appellate court partially granted the appeal, ruling that the opposition should be provisionally rejected only for the portion of the debt corresponding to the parts of the document not challenged as forged (the cost of replacement parts), specifically for CHF 989.10 plus interest, and substituting the original judgment accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 102 cpv. 1 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC; Vehicle Repair Costs Execution: Forgery Challenge and Provisional Rejection of Opposition: The court reasoned that the lower court's finding that the debtor had made the exception of forgery sufficiently plausible was not arbitrary, as it relied on evidence such as differing handwriting and a criminal complaint filed by the debtor regarding document alteration, thereby casting doubt on the document's entirety. Consequently, the appellate court partially granted the appeal, ruling that the opposition should be provisionally rejected only for the portion of the debt corresponding to the parts of the document not challenged as forged (the cost of replacement parts), specifically for CHF 989.10 plus interest, and substituting the original judgment accordingly.

Parole chiave

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spese di ripristino interessi di mora falsità in documenti riconoscimento di debito utile denuncia penale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 332 cpv. 2 CPC

The court decided on the merits of the case because the appeal was partially granted, invoking this provision.

art. 327 segg. CPC

These articles governed the procedure for the cassation appeal that was partially granted.

art. 148 CPC

This article was cited as the basis for ruling on costs in the first instance decision replacement.

art. 15 CPC

Cited in the reasoning as a basis for treating the appeal as a cassation appeal.

art. 17 LALEF

Cited in the reasoning as a basis for treating the appeal as a cassation appeal.

art. 102 cpv. 1 CO

Used in the reasoning to determine the start date for default interest on the debt recognized.

art. 82 LEF

Cited as the legal basis for the creditor's request for provisional rejection of opposition based on a written acknowledgment of debt.

art. 329 cpv. 2 lett. d CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal despite the omission of the specific ground for cassation.

art. 327 lett. g CPC

Cited in the reasoning as the implicit basis for the appellant's claim that the judgment arbitrarily violated substantive or procedural law.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the final orders as the basis for ruling on costs for the first instance ruling replacement.

art. 148 CPC

Cited as the basis for ruling on costs in the final orders concerning the first instance ruling.

art. 148 CPC

Cited as the basis for ruling on costs in the final orders concerning the appeal judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00082 · Lugano 13 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 luglio 1997 presentato nella forma dell’appello da

__________ patr. dall’avv. __________ Contro

la sentenza 11 luglio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 aprile 1997 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 22 aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 5’073.40 pari al costo dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo.

A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto un preventivo che il convenuto avrebbe sottoscritto il 28 febbraio 1997 e con il quale si riconosceva debitore nei confronti dell’istante per l’importo posto in esecuzione (doc. A).

Il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto di falsità il citato documento che sarebbe stato alterato in alcune sue parti, e meglio quelle evidenziate in blu sul doc. 6, in via subordinata ha opposto in compensazione un credito di pari importo e corrispondente alle spese sopportate a seguito dell’illecito sequestro del proprio veicolo ad opera dell’istante. Avendo l’istante seguito la via della procedura in realizzazione del pegno manuale, egli ne ha contestato i presupposti, in particolare quello di aver concesso all’istante un diritto di ritenzione sul veicolo sino al saldo della fattura relativa ai costi di riparazione del medesimo.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il convenuto ha reso sufficientemente verosimile l’eccezione di falso del documento prodotto dall’istante a valere quale riconoscimento di debito, ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione. Il primo giudice ha inoltre escluso la facoltà per l’istante di agire in via di realizzazione del pegno manuale, non potendo vantare un valido diritto di ritenzione sul veicolo del convenuto.

3. Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 17 LALEF, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non riconoscendo al doc. A la qualifica di valido riconoscimento di debito.

Con osservazioni 22 agosto 1997, dalle quali va estromesso il verbale di interrogatorio 5 agosto 1997 di __________ (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.

4. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art.

329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 329).

5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).

Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in questione è il preventivo allestito su carta intestata della __________ sul quale figurano indicazioni in merito ai lavori di riparazione da eseguire sul veicolo del convenuto e meglio la distinta dei pezzi da sostituire e il loro costo unitario, il costo e la durata del noleggio di un veicolo sostitutivo oltre al costo complessivo dell’intervento affidato all’istante e da questi quantificato in fr. 5’073.20, documento in calce al quale figura la firma del convenuto (doc. A).

Il convenuto ha eccepito di falso questo documento sostenendo che lo stesso conterrebbe delle informazioni aggiunte posteriormente alla sua sottoscrizione: più precisamente dei contenuti evidenziati in blu sul doc. 6 (= doc A).

Ai fini di una procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione è sufficiente che le eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito siano rese verosimili senza che sia necessaria la loro prova documentale richiesta invece per il rigetto definitivo.

Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto avrebbe reso sufficientemente verosimile l’eccezione di falso, non può essere considerata arbitraria essendosi il giudice basato su alcuni indizi quali le diverse calligrafie utilizzate nella stesura del documento e l’inoltro da parte del convenuto di una denuncia penale per falsità in documenti (doc. 4), che permettono di avvalorare la tesi di quest’ultimo secondo la quale il documento sarebbe stato compilato a più riprese, quindi anche dopo la sua sottoscrizione, e condividere i dubbi del primo giudice in merito alla veridicità di tale documento.

Poiché l’eccezione di falso concerne solo le parti evidenziate in blu sul doc. 6, essendo escluse la firma del convenuto nonché l’indicazione del costo dei pezzi sostituiti, si deve ritenere riconosciuto l’importo di fr. 989.10 pari al loro costo complessivo. Per quest’ammontare, oltre agli interessi di mora del 5% dal 16 aprile 1997 data di notifica del PE (prima interpellazione agli atti, art. 102 cpv. 1 CO), deve essere concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione.

7. Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

In considerazione dell’esito del gravame, diviene priva d’oggetto l’eccezione di temerarietà del medesimo invocata dal resistente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

I. Il ricorso 28 luglio 1997 della __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza

11 luglio 1997 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a*

*fr. 989.10 oltre interessi del 5% dal 16 aprile 1997,*

*l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di*

*Mendrisio.*

*2. La tassa fissata in fr. 250.- e le spese, da anticipare come di*

*rito, sono suddivise tra le parti in ragione dei 4/5 a carico*

*dell’istante e di 1/5 a carico del convenuto al quale l’istante*

*verserà fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la differenza di 1/5 deve essere posta a carico del convenuto al quale la ricorrente verserà fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria