Application for Interpretation of Judgment Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a lower court ruling awarding an employee outstanding salary claims and the subsequent confirmation of that judgment on appeal, the former employer filed an application for interpretation of the appellate decision, contending that the extraordinary remedy of interpretation is only available when a judgment contains ambiguous or obscure provisions, or when a provision contradicts the reasoning. The court reasoned that since the applicant did not claim any ambiguity or contradiction and the clarification sought was already addressed in a specific paragraph of the prior ruling, the conditions for an interpretation were not met, leading to the rejection of the application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 333 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 313 bis CPC; Application for Interpretation of Judgment Rejected: The court reasoned that since the applicant did not claim any ambiguity or contradiction and the clarification sought was already addressed in a specific paragraph of the prior ruling, the conditions for an interpretation were not met, leading to the rejection of the application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, establishing the requirements for a request for interpretation, forms the basis for the court's decision to reject the request.
Cited as the procedural rule allowing the court to reject the request summarily without notifying the counterparty, as it is deemed inadmissible or manifestly ill-founded.
Cited in the final disposition concerning the costs (or lack thereof) associated with the judgment regarding the interpretation request.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00081 · Lugano 6 agosto 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da
__________
relativamente alla sentenza 16 luglio 1997 prolata da questa Camera nell’ambito della causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da
__________ rappr. dal __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con decisione 4 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza 6 maggio 1996 promossa da __________ nei confronti del suo ex datore di lavoro __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali del dipendente;
che con sentenza 16 luglio 1997 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 10 dicembre 1996 da __________, confermando il giudizio pretorile;
che con scritto 29 luglio 1997 __________ ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 16 luglio 1997 della scrivente Camera;
che secondo l’art. 333 CPC il rimedio straordinario dell’interpre-tazione è dato nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poichè in contraddizione con le motivazioni della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 333);
che poichè con la sua domanda __________ non sostiene esservi ambiguità o contraddizione nel precedente giudizio di questa Camera, non sono dati gli estremi per procedere all’interpretazione della sentenza;
che in ogni caso, i chiarimenti postulati da __________ trovano puntuale risposta al punto 5 della sentenza di questa Camera;
che quella motivazione risulta essere stata correttamente capita dallo stesso richiedente, come si evince dal contenuto dell’istanza in discussione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza trattandosi di un rimedio di diritto -ancorchè di sola natura processualequesta Camera, per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, può decidere con breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata,
Per i quali motivi,
richiamate le norme di legge menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da __________, è respinta.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria