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16.1997.80 • TRAC TI 16.1997.80 Generato dall'IA

Property Damage Claim During Waste Collection Appeal

Numero d'incarto 16.1997.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought payment of 300 currency units as compensation for alleged damages stemming from the unauthorized occupation of their property during bulk waste collection, a claim that the lower court dismissed because the appellant failed to prove the existence or extent of the claimed damage, despite confirming the respondent's passive legitimacy. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the appellant, bearing the burden of proof under civil code principles, failed to provide the necessary evidence to substantiate the alleged loss against the respondent's contestation, thus concluding that the lower court did not arbitrarily assess the evidence or violate substantive or procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 321 cpv 1 lett. b CPC, Art. 8 CC, Art. 148 CPC; Property Damage Claim During Waste Collection Appeal: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the appellant, bearing the burden of proof under civil code principles, failed to provide the necessary evidence to substantiate the alleged loss against the respondent's contestation, thus concluding that the lower court did not arbitrarily assess the evidence or violate substantive or procedural law.

Parole chiave

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risarcimento del danno azione mobiliare tassa sui rifiuti onere della prova pretesa abusiva del locatore credito in esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision was the basis upon which the cassation appeal was lodged and implicitly the ground for the court's review leading to the rejection of the appeal.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs for the proceedings, as cited in the orders regarding the rejection of the appeal.

LTG

This provision, concerning legal aid or similar procedural matters, was cited in the final pronouncement regarding costs/fees.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00080 · Lugano 20 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 20 giugno 1997 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996 nei confronti del

__________ rappr. dal __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre accessori nonché il rigetto

dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati i fatti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 300.- a valere quale risarcimento dei danni subiti in relazione all’occupazione abusiva del suo fondo durante le operazioni di raccolta dei rifiuti ingombranti;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestandone il benfondato con particolare riferimento alla prova del danno;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata sulla base della precedente sentenza 20 dicembre 1996 di questa Camera la legittimazione passiva del convenuto regolarmente autorizzato a stare in lite (cfr. estratto verbale Consiglio comunale del 7 aprile 1997), ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato di aver subito il preteso danno;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC;

che la documentazione allegata al ricorso, in particolare lo scritto 29 agosto 1995 del __________, deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv 1 lett. b CPC;

che con scritto 13 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice ha correttamente applicato il principio secondo il quale spetta alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (art. 8 CC);

che l’istante, al quale incombeva l’onere della prova, si è limitato a sostenere di aver subito un danno -non essendo chiaro se per l’occupazione abusiva del fondo come risulta dalla sua fattura 28 luglio 1995 o se per la pulizia del medesimodallo stesso quantificato in fr. 300.-, che a fronte delle contestazioni del convenuto avrebbero dovuto essere confortate da prove, in particolare relazione all'illecito imputato al __________ e all'entità del danno;

che l'istante, per contro, nulla ha provato, così come rettamente accertato dal primo giudice;

che per quanto attiene alla censura secondo la quale il primo giudice avrebbe richiamato in sentenza la dichiarazione di un municipale che non ha presenziato all’udienza del 16 maggio 1997, non trova conto nessuna considerazione poiché dal verbale di contraddittorio, indipendentemente da chi vi rappresentasse l'ente convenuto, risulta comunque e in modo univoco l'opposizione di questi all'istanza in esame;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nell’operato del giudice di pace sia con riferimento alla valutazione delle prove che all’applicazione del

diritto, deve essere respinto;

che il breve allegato 13 agosto 1997 del __________ non può essere considerato come un allegato di osservazioni al ricorso, onde non appare data esigenza di rifondere ripetibili di questa sede;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria