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16.1997.78 • TRAC TI 16.1997.78 Generato dall'IA

Appeal Regarding Denial of Postponement and Territorial Jurisdiction in Debt Collection Case

Numero d'incarto 16.1997.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision, which awarded the appellee payment for alcoholic beverages, arguing a violation of the right to be heard because the judge denied a hearing postponement requested due to illness, and challenging the court's territorial jurisdiction. The court rejected the appeal, finding that the denial of postponement was not arbitrary because the medical certificate indicated the illness did not objectively prevent the appellant's personal appearance or representation, and that since the case was an ordinary, non-appealable action without a mandatory forum, the jurisdictional objection, which should have been raised by the appellant at the first instance, was presumed waived.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC, Art. 64bis cpv. 3 CPC, Art. 136 cpv. 2 CPC, Art. 327 lett. a CPC; Appeal Regarding Denial of Postponement and Territorial Jurisdiction in Debt Collection Case: The court rejected the appeal, finding that the denial of postponement was not arbitrary because the medical certificate indicated the illness did not objectively prevent the appellant's personal appearance or representation, and that since the case was an ordinary, non-appealable action without a mandatory forum, the jurisdictional objection, which should have been raised by the appellant at the first instance, was presumed waived.

Parole chiave

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incasso competenza territoriale azione creditoria diritto di essere sentito rinvio del dibattimento competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 CPC
che giusta l’art. 327 lett.
Art. 327 lett. e CPC
che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
Art. 136 cpv. 1 CPC
che quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv.
Art. 64bis cpv. 3 CPC
che comunque dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);
Art. 136 cpv. 2 CPC
che quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;
Art. 327 lett. a CPC
che giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se emana da un giudice incompetente;
Art. 97 cifra
che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello della sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC);
Art. 98 CPC
che in siffatta evenienza l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, diverso da quello del domicilio del convenuto, doveva semmai essere sollevata da quest’ultimo (art. 98 CPC): mancando l’eccezione, è presunta la competenza del giudice adito (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles governed the cassation appeal procedure which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article was cited in relation to the allocation of costs for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00078 · Lugano 10 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 4 luglio 1997 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 aprile 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 995.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 28 aprile 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 995.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 5 settembre 1996 per la fornitura di bevande alcoliche al convenuto (doc. A);

che il giudice di pace ha accolto la domanda di causa, rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 luglio 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) ed a) dell’art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace avrebbe respinto la sua richiesta di rinvio dell’udienza dovuta a malattia, eccepisce inoltre l’incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del suo domicilio;

che con osservazioni 18 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che al ricevimento dell’istanza 28 aprile 1997 il giudice di pace ha convocato le parti all’udienza del 18 giugno 1997 alle ore 14.10 per procedere alla relativa discussione;

che il 18 giugno 1997 alle ore 10.05 __________ ha inviato un fax alla giudicatura di pace giustificando la propria assenza all’udienza causa malattia, comunicazione che il primo giudice ha evaso quale richiesta di rinvio dell’udienza respingendola in quanto tardiva e non sufficientemente motivata poiché sprovvista di un certificato medico;

che giusta l’art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia;

che trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del richiedente, è pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale della parte;

che in concreto, la malattia adotta dal ricorrente non era tale da impedire la sua comparsa dinanzi al giudice di pace: il certificato medico in atti attesta infatti che il paziente poteva “uscire di casa”;

che comunque dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;

che giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se emana da un giudice incompetente;

che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello della sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC);

che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e contrariamente a quanto figura sull’intestazione dell’istanza, la causa promossa dall’istante non è una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione bensì una causa ordinaria inappellabile per la quale la legge non prevede un foro inderogabile;

che in siffatta evenienza l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, diverso da quello del domicilio del convenuto, doveva semmai essere sollevata da quest’ultimo (art. 98 CPC): mancando l’eccezione, è presunta la competenza del giudice adito (art. 22 CPC);

che il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati deve pertanto essere respinto;

che l’indennità alla parte resistente tien conto del fatto che non ha fatto capo al patrocinio di un avvocato, onde non si applica la TOA;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.-

b) spese fr. 30.-

fr. 80.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità per questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria