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16.1997.77 • TRAC TI 16.1997.77 Generato dall'IA

Pizza Cook v. Former Employer: Unpaid 13th-Month Salary

Numero d'incarto 16.1997.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A former seasonal pizza cook sued his ex-employer for unpaid 13th-month salary for the years 1993 and 1994, after the initial court dismissed the claim, finding that the payments received in November, despite the employee having stopped working in October, already included the due 13th-month component as per salary slips signed by the employee. The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that the lower court's finding, supported by documentation showing November payments labeled as 13th month/holiday compensation and corroborated by a colleague's testimony that work ceased in October, was not an arbitrary or manifestly erroneous evaluation of the evidence, thus upholding the dismissal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 64a cpv. 2 lett. b CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Pizza Cook v. Former Employer: Unpaid 13th-Month Salary: The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that the lower court's finding, supported by documentation showing November payments labeled as 13th month/holiday compensation and corroborated by a colleague's testimony that work ceased in October, was not an arbitrary or manifestly erroneous evaluation of the evidence, thus upholding the dismissal of the claim.

Parole chiave

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arretrati di salario indennità di vacanze tredicesima prove corroboranti indennità di buonuscita pagamento continuato del salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The final ruling refers to this article in conjunction with Art. 417 lett. e CPC as the basis for the decision regarding the appeal.

art. 417 lett. e CPC

The final ruling refers to this article in conjunction with Art. 327 segg. CPC as the basis for the decision regarding the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00077 · Lugano 30 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 luglio 1997 presentato nella forma dell’appello da

__________ rappr. dall’__________ contro

la sentenza 2 luglio 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 25 ottobre 1996 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’793.55 oltre accessori a titolo di

pretese salariali -in seguito ridotte a fr. 2’144.25- domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ ha lavorato alle dipendenze del __________ in qualità di pizzaiolo con statuto di stagionale, dal 1990 al 1994.

Con istanza 25 ottobre 1996 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’739.55 -importo ridotto a fr. 2’144.25- pari alla tredicesima mensilità di sua spettanza per gli anni 1993 e 1994.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver sempre pagato la tredicesima al dipendente, ciò che è comprovato dai conteggi salariali (doc. 1 e 2) dai quali si evince che per gli anni 1993 e 1994, nonostante il dipendente avesse terminato l’attività lavorativa alla fine del mese di ottobre percependo sino a tale data il relativo stipendio, avrebbe ricevuto anche nel mese di novembre uno stipendio a titolo di tredicesima.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che negli anni 1993 e 1994 il lavoratore ha effettivamente lavorato solo sino alla fine del mese di ottobre, ha considerato quanto da questi percepito nel mese di novembre quale tredicesima mensilità, ragione per la quale ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: egli rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver correttamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe comprovata la sua pretesa a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 1993 e 1994.

Con osservazioni 11 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Per quanto attiene ai motivi di ricorso, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede le proprie argomentazioni a sostegno della sua pretesa a titolo di tredicesima. Orbene, a prescindere dalla ricevibilità della censura, non bastando ai fini della motivazione di un ricorso per cassazione il solo fatto di proporre una versione dei fatti più favorevole rispetto a quella fatta propria dal primo giudice, le conclusioni cui è giunto il pretore non sono arbitrarie.

Dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle schede dei salari di cui ai doc. 1 e 2 -sottoscritte dall’istanterisulta che nei mesi di novembre 1993 e 1994 quest’ultimo ha regolarmente percepito una somma che le stesse parti contraenti hanno considerato quale tredicesima (e compenso per ferie) così come figura nella dicitura utilizzata nella finca n. 4 delle schede di salario. Inoltre, poichè il teste __________, collega di lavoro dell’istante, ha confermato che nel 1993 e 1994 questi ha svolto la propria attività lavorativa presso la convenuta soltanto sino a fine ottobre/inizio novembre, non può certo essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice che ha fatto propria la tesi difensiva della convenuta secondo la quale quanto versato nei mesi di novembre, non potendo essere considerato salario in difetto della prestazione lavorativa da parte del dipendente, è comprensivo della tredicesima.

7. In considerazione dell’esito del gravame, si può prescindere dall’esaminare la questione relativa alla legittimazione alla rappresentanza della __________ a dipendenza del mancato ossequio del requisito posto dall’art. 64a cpv. 2 lett. b CPC (domicilio in Ticino).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 8 luglio 1997 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

__________ è tenuto a rifondere a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria