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16.1997.76 • TRAC TI 16.1997.76 Generato dall'IA

Worker v. Temporary Work Agency (Salary and Termination Dispute)

Numero d'incarto 16.1997.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A worker, employed through a temporary work agency, sought payment for salary claims and compensation for abusive termination, but the lower court rejected the claim because the evidence did not prove the defendant agency had actually dismissed the worker. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the burden of proof rested on the worker, and the evidence only demonstrated the cessation of work at the end client's company, not the termination by the defendant agency, which in fact suggested future placement; thus, finding no manifest error in the assessment of evidence or application of law, the appeal for cassation was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 335 CO, Art. 8 CC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Worker v. Temporary Work Agency (Salary and Termination Dispute): The appellate court upheld the rejection, reasoning that the burden of proof rested on the worker, and the evidence only demonstrated the cessation of work at the end client's company, not the termination by the defendant agency, which in fact suggested future placement; thus, finding no manifest error in the assessment of evidence or application of law, the appeal for cassation was dismissed.

Parole chiave

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lavoratori temporanei cessazione d'impiego prestazioni dell'assicurazione infortuni conflitti di lavoro contratto di lavoro determinato pagamento continuato del salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles frame the general appeal procedure which the court applied when rejecting the cassation appeal.

art. 417 lett. e CPC

This article was cited to govern the allocation of costs for the appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00076 · Lugano 20 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da

__________ rappr. dal __________ contro

la sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 ottobre 1996 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’511.40 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ ha svolto diverse attività per conto dell’agenzia di collocamento __________ sulla base di contratti di lavoro temporanei (doc. C-E).

Con istanza 22 ottobre 1996 il lavoratore, ritenendosi vittima di un licenziamento ingiustificato da parte della datrice di lavoro, l’ha convenuta in giudizio al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’511.40 pari al salario di sua spettanza per il periodo di disdetta oltre a una mensilità per licenziamento abusivo. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato l’istante.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che la convenuta abbia licenziato l’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali emergerebbe la prova del suo licenziamento abusivo ad opera della convenuta.

Con osservazioni 21 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la convenuta abbia o meno licenziato l’istante e, se del caso, se questo licenziamento era abusivo oppure no.

La disdetta del contratto di lavoro non deve necessariamente essere scritta ma può anche essere manifestata per atti concludenti, a condizione che dagli stessi risulti in modo chiaro la volontà del datore di lavoro di rinunciare ai servigi del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 6 ad art.

335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, n. 5 ad art. 335 CO).

In concreto l’istante, al quale incombeva l’onere della prova (art. 8 CC), non ha provato di essere stato licenziato dalla convenuta, in particolare non ha dimostrato l’intenzione di quest’ultima di non volerlo più occupare.

Dalle risultanze istruttorie, in particolare dallo scritto 26 luglio 1996 (doc. N), risulta unicamente la cessazione dell’occupazione dell’istante presso la ditta __________, ma non presso la convenuta che al contrario, in questo stesso scritto così come in quello successivo del 30 luglio 1996 (doc. P), ha prospettato al convenuto una futura collocazione da concordare dopo le ferie estive dell’edilizia, settore nel quale questi era impiegato.

Di nessun conforto alla tesi dell’istante non è neppure il richiamo all’attestato sul guadagno intermedio relativo al mese di luglio 1996 (doc. T), dal quale si evince unicamente la fine dell’occupazione presso la ditta __________ (ossia la ditta che l'aveva occupato sino al 26 luglio 1996).

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione

7 luglio 1997 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria