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16.1997.74 • TRAC TI 16.1997.74 Generato dall'IA

Insurance Premium Enforcement Order Validity Appeal Dismissed

Numero d'incarto 16.1997.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal seeking to overturn a decision that rejected a request to set aside an objection to an enforcement order related to insurance premiums, affirming the lower court's rejection because the enforcement order, issued on January 20, 1997, was based on an executive decision dated January 30, 1997, making the underlying claim not yet due at the time of the execution request, regardless of the debtor's unsubstantiated payment defense regarding other years' premiums.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 88 cpv. 2 LAMal, Art. 85 LAMal, Art. 148 CPC; Insurance Premium Enforcement Order Validity Appeal Dismissed: che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione premi assicurativi ordine di pagamento sospensione dell'assicurazione surrogazione dell'assicuratore decisione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the introductory section of the reasoning for the decision to reject the appeal for cassation.

art. 148 CPC

Cited as the basis for the decision regarding court costs.

TarLEF

Cited as the basis for the decision regarding costs related to enforcement proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00074 · Lugano 14 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 giugno 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 13 giugno 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 aprile 1997 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 aprile 1997 __________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’195.90, corrispondenti ai premi assicurativi dovuti per il 1995;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 30 gennaio 1997 (doc. A), non impugnata dall’assicurato;

che al contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente soluto il proprio debito per premi arretrati come risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta all’udienza;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato dell’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso, ha respinto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non essersi avveduto del fatto che i pagamenti effettuati dall’escusso non si riferivano al credito posto in esecuzione (premi 1995) bensì ai premi arretrati per il 1996;

che con osservazioni 10 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che giusta l’art. 88 cpv.

2 LAMal le decisioni relative al pagamento di una somma in denaro e non impugnate entro il termine di 30 giorni (art. 85 LAMal), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che la decisione 30 gennaio 1997 con la quale è stato stabilito l’importo dovuto da __________ a titolo di premi assicurativi arretrati per il 1995 per un totale di fr. 1’195.90, decisione non impugnata dall’assicurato, costituisce di principio valido titolo esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 133, n. 3);

che l’esigibilità del credito deve essere data già al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione e non solo al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto dell'opposizione (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 155 e § 14);

che in concreto il credito dell’istante non era esigibile in quanto basato su una decisione (30 gennaio 1997) prolata dopo l’emissione del PE (20 gennaio 1997), di modo che -a prescindere dall’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso ed effettivamente infondata in quanto riferita ai premi per il 1996 e non a quelli posti in esecuzionel’istanza deve essere respinta;

che diverso sarebbe stato il caso se l’istante -in base alle nuove competenze e alla speciale procedura prevista dalla LaMal (art. 88 cpv. 2)- avesse seguito la speciale procedura che le permette, dopo la notifica del PE, di emanare la decisione di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, decisione questa che una volta passata in giudicato permette di ottenere il proseguimento dell’esecuzione senza dover adire il giudice del rigetto (DTF

121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);

che in quest’ottica, la decisione della Cassa dovrebbe chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF

109 V 46; DTF 107 III 60), ciò che non è manifestamente il caso in concreto per la decisione 30 gennaio 1997 (doc. A);

che qualora, come nel caso concreto, non venga ossequiata questa procedura, la Cassa deve seguire la via ordinaria che prevede la notifica del PE dopo l’emanazione della decisione prodotta a valere quale titolo di rigetto;

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza pretorile, corretta nel suo risultato, non può essere annullata;

che pertanto il ricorso deve essere respinto,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

1. ll ricorso per cassazione 25 giugno 1997 __________, è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria