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16.1997.73 • TRAC TI 16.1997.73 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Restating Facts

Numero d'incarto 16.1997.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A litigant appealed a lower court decision that granted another party payment of a disputed car radio's cost after evidence failed to prove the radio's return, despite the appellant claiming it had been returned after receiving a replacement. The appellate court found the appeal void because it merely restated the appellant's version of events without presenting specific legal or factual grounds for cassation as required by procedural rules, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Restating Facts: The appellate court found the appeal void because it merely restated the appellant's version of events without presenting specific legal or factual grounds for cassation as required by procedural rules, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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spese di procedura lacune probatorie credito contestato motivi di cassazione motivazione di fatto revisione di una decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

The appeal was declared void (nullo) based on this provision because it lacked the required specificity for a valid appeal for cassation.

art. 313 bis CPC

Cited as the procedural basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal with a brief motivation.

art. 148 CPC

Cited in the call for provisions ('per le spese') preceding the operative part, governing the allocation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00073 · Lugano 14 luglio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 10 giugno 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 22 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 730.50 oltre accessori nonchè il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Riviera, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 giugno 1996 __________ (agente principale __________) ha convenuto in giudizio __________ (agente locale __________), al fine di ottenere il pagamento di fr. 730.50, pari al costo di un’autoradio che la convenuta avrebbe dovuto ritornare all’istante avendone ricevuta una seconda in sostituzione;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che l’autoradio controversa è stata ritornata all’istante;

che con sentenza 22 maggio 1997 il Giudice di pace del Circolo di Riviera, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova della restituzione della radio di cui l’istante chiede il pagamento, ha accolto l’istanza;

che con scritto 10 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv 3);

che nella concreta fattispecie con lo scritto 10 giugno 1997 __________ si limita a riproporre la propria versione dei fatti senza muovere nessuna precisa critica nei confronti dell’operato del primo giudice, anzi lasciando esplicitamente a questa Camera di riesaminare la sentenza impugnata;

che pertanto lo scritto in esame, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione, deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC, che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il “ricorso” 10 giugno 1997 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Riviera

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria