Buyer's Right to Full Deposit Refund After Unilateral Cancellation Without Proven Seller Damages
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party seeking reimbursement of a down payment on a vehicle purchase, after unilaterally canceling the contract when the delivery date was allegedly set for a later date, was partially successful in the lower court, which awarded only CHF 600 of the claimed CHF 1,000, having arbitrarily offset CHF 400 as damages for the seller holding the car available until the later date. The reviewing court upheld the appeal, finding the initial decision arbitrarily violated the rule on the burden of proof because the respondent (seller) neither claimed nor proved any damages for having kept the vehicle available, thereby reversing the decision to award damages and granting the full refund of the CHF 1,000 deposit plus interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 8 CC, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Buyer's Right to Full Deposit Refund After Unilateral Cancellation Without Proven Seller Damages: The reviewing court upheld the appeal, finding the initial decision arbitrarily violated the rule on the burden of proof because the respondent (seller) neither claimed nor proved any damages for having kept the vehicle available, thereby reversing the decision to award damages and granting the full refund of the CHF 1,000 deposit plus interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision on the grounds for cassation was used to annul the lower court's decision.
This procedural rule was applied as the basis for the Chamber to decide the merits of the case after accepting the appeal.
This article governs the allocation of costs and legal fees (spese e ripetibili).
This provision (likely referring to the Law on Judicial Fees, 'Legge sulle tasse di giustizia') was cited in relation to the costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00072 · Lugano 20 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1997 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 26 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 marzo 1997 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’000.- oltre interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 600.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 5 novembre 1996 __________ ha versato a __________ l’importo di fr. 1’000.- a valere quale acconto per l’acquisto di una vettura Mini Cooper 1.3 Innocenti il cui prezzo concordato a collaudo avvenuto era di fr. 6’900.- (doc. A).
Il 29 novembre 1996, non essendogli ancora stato consegnato il veicolo, l’istante ha comunicato al convenuto di rinunciare all’acquisto chiedendo nel contempo a __________ la restituzione dell’acconto di fr. 1’000.- (doc. B).
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la rescissione del contratto ad opera dell’istante a favore del quale egli ha tenuto a disposizione il veicolo sino al 15 dicembre 1996, data che sarebbe stata concordata per la consegna (doc. C).
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la validità del contratto sino al 15 dicembre 1996 non avendo la parti pattuito un diverso termine di consegna e preso atto che il convenuto -decorso quel terminesi è considerato senz'altro libero di disporre altrimenti del veicolo, ha riconosciuto all’istante il diritto alla restituzione di fr. 600.-, dedotto l’importo di fr. 400.- pari al danno dubito dal convenuto per aver tenuto a disposizione dell’istante il veicolo sino al 15 dicembre 1996.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell’art.
327 CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie riconoscendo al convenuto una pretesa per danni di fr. 400.-, danni che quest’ultimo non ha rivendicato e tantomeno provato.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
5. Controverso nella fattispecie è essenzialmente il riconoscimento al convenuto di un danno di fr. 400.- "perché l'auto è rimasta a disposizione dell'attore per un certo periodo".
Pur ammettendo il principio secondo il quale il convenuto avrebbe diritto alla rifusione delle spese sopportate per aver tenuto a disposizione dell’istante il veicolo da questo acquistato, e per la consegna del quale non risulta che le parti abbiano pattuito un termine di consegna prima del 15 dicembre 1996, spettava al convenuto stesso di far valere il danno e provarne l’ammontare o perlomeno fornire indicazioni che permettessero al giudice di procedere alla sua quantificazione.
L’art. 8 CC impone infatti alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del
diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Alla luce di questo principio generale che regola l’onere della prova, non può che essere considerata arbitraria la decisione del primo giudice che ha riconosciuto al convenuto un importo per il titolo di risarcimento danni che il convenuto non ha nemmeno richiesto come credito proprio.
La sentenza impugnata, nella quale sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati dal ricorrente, deve così essere annullata.
6. Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia;
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 maggio 1997 del Giudice di pace del Circolo della Verzasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.*L’istanza è accolta.*
*Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ a l’importo di fr. 1’000.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996.*
2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno.*
3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dall’istante, vanno poste a carico del convenuto.*
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.-
b) spese fr. 30.-
fr. 80.-
già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria