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16.1997.71 • TRAC TI 16.1997.71 Generato dall'IA

Unpaid Wages Claim After Dismissal: Jurisdiction Over Arbitration Agreement

Numero d'incarto 16.1997.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual sued for unpaid wages following a summary dismissal from employment at a care facility; the lower court dismissed the claim based on the defendant's assertion of arbitration agreements under the relevant personnel regulation, which designated resolution by a Cantonal Joint Commission. The appellate court sustained the cassation appeal, reasoning that while the regulation allowed for recourse to the Joint Commission, this provision alone, especially concerning employment disputes, did not constitute a valid waiver of jurisdiction to the arbitration body without an additional, explicit declaration of submission to arbitration, which was absent in this case, thereby vacating the lower court's finding of incompetence and remanding the case for a decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 67 ROCA, Art. 20 cpv. 2 ROCA, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Unpaid Wages Claim After Dismissal: Jurisdiction Over Arbitration Agreement: The appellate court sustained the cassation appeal, reasoning that while the regulation allowed for recourse to the Joint Commission, this provision alone, especially concerning employment disputes, did not constitute a valid waiver of jurisdiction to the arbitration body without an additional, explicit declaration of submission to arbitration, which was absent in this case, thereby vacating the lower court's finding of incompetence and remanding the case for a decision on the merits.

Parole chiave

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arbitrato rinuncia a pretese di salario contratto d'assistenza retribuzione non pagata controversie di lavoro impiego riservato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 97 cifra
che l’accertamento circa la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile, ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC);
Art. 67 ROCA
che, prescindendo dalla descrizione delle competenze riservate alla CPC (art. 67 ROCA), appare determinante il fatto che contro decisioni della Direzione di una casa per anziani (CPA) esiste unicamente "la possibilità" di ricorso alla CPC (art.
Art. 20 cpv. 2 ROCA
67 ROCA), appare determinante il fatto che contro decisioni della Direzione di una casa per anziani (CPA) esiste unicamente "la possibilità" di ricorso alla CPC (art. 20 cpv. 2 ROCA);
Art. 332 cpv. 2 CPC
This provision was cited as the basis for annulling the lower court's decision and remanding the case because the lower court wrongly denied its jurisdiction.
Art. 417 lett. e CPC
This article is cited in the preamble to the ruling as the basis for deciding on costs.
art. 327 segg. CPC
These articles are cited in the preamble to the ruling as the general framework for the cassation appeal proceedings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

This provision was cited as the basis for annulling the lower court's decision and remanding the case because the lower court wrongly denied its jurisdiction.

art. 327 segg. CPC

These articles are cited in the preamble to the ruling as the general framework for the cassation appeal proceedings.

art. 417 lett. e CPC

This article is cited in the preamble to the ruling as the basis for deciding on costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00071 · Lugano 9 ottobre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 giugno 1997 presentato da

__________ rappr. dall’__________ Contro

il decreto 16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 14 marzo 1997 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8’945.25 -importo ridotto a fr.

3’525.05- a titolo di pretese salariali, domanda sulla quale il primo giudice non si è

pronunciato avendo preliminarmente accertato la sua incompetenza, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 marzo 1997 __________ ha convenuto in giudizio la __________, presso la quale ha lavorato in qualità di infermiere dal 27 gennaio 1997 sino al suo licenziamento in tronco avvenuto il 16 febbraio 1997, al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’945.25 lordi a saldo delle proprie pretese salariali, domanda ridotta in seguito a fr. 3’525.05;

che al contraddittorio la convenuta ha innanzitutto sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice adito sulla base dell’art. 20 del Regolamento organico per il personale occupato presso le case per anziani (ROCA); nel merito si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento in tronco del dipendente;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza tra le parti di un patto di arbitrato a tenore del quale la vertenza che oppone le parti doveva essere sottoposta alla Commissione paritetica cantonale (CPC), rispettivamente alla Commissione speciale di ricorso in virtù del ROCA, ha respinto l’istanza per difetto di competenza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio invocando il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il pretore, a torto, ha negato la sua competenza;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che l’accertamento circa la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile, ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC);

che contrariamente a quanto concluso dal pretore, la vertenza che oppone le parti non rientra nelle compenze della Commissione paritetica cantonale, a favore della quale non può neppure essere ammessa la conclusione di un patto di arbitrato;

che, prescindendo dalla descrizione delle competenze riservate alla CPC (art. 67 ROCA), appare determinante il fatto che contro decisioni della Direzione di una casa per anziani (CPA) esiste unicamente "la possibilità" di ricorso alla CPC (art. 20 cpv. 2 ROCA);

che ciò evidentemente non basta per rappresentare, nel caso concreto, una valida deroga del foro in favore della CPC;

che infatti, la validità di una clausola arbitrale contenuta in un contratto collettivo non dipende dalla sola e semplice adesione al contratto collettivo, ma invece da una dichiarazione supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale (art. 6 Concordato sull’arbitrato; Bulletin ASA 1988, pag. 199 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, 1989, pag. 61 in alto; II CCA 30 gennaio 1996 in re Z./.SA);

che nella fattispecie non risulta che il dipendente abbia sottoscritto una simile clausola;

che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la sua competenza a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti rinviati al giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell’azione;

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.

Di conseguenza il decreto

16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

La __________ verserà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria