Appeal Struck for Failure to Deposit Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal against a lower court decision but failed to deposit the required advance payment for judicial costs by the specified deadline of July 14, 1997, despite a formal warning. Consequently, the appellate court struck the appeal from the record as lapsed pursuant to procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs of the current proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 69 CPC; Appeal Struck for Failure to Deposit Judicial Costs: Consequently, the appellate court struck the appeal from the record as lapsed pursuant to procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs of the current proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the rolls based on the procedural provision cited in the warning regarding the non-payment of the advance.
This article is implicitly referenced by the final order imposing costs, although the specific article for costs is not explicitly numbered in the final disposal section, the imposition of costs falls under procedural rules typically governed by the CPC.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00069 · Lugano 21 luglio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretario: · Petrini
visto il ricorso 1 aprile 1997 presentato da
__________ contro
la decisione 22 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa promossa da
__________ rappr. da: __________
Richiamata la diffida 24 giugno 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 14 luglio 1997 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di
fr. 70.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. Il ricorso 1 aprile 1997 di __________, c/o __________ , avverso la decisione 22 marzo 1997 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona, di cui sopra, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario