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16.1997.67 • TRAC TI 16.1997.67 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numero d'incarto 16.1997.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal court was asked to review a lower court's decision which provisionally rejected an objection to an execution proceeding, based on the existence of a valid acknowledgment of debt for salary claims. The court found that the submitted appeal was void because it merely declared the intent to appeal but failed to specify the factual or legal grounds required by the relevant procedural article, rendering the appellate body unable to ascertain any basis for annulling the contested judgment. Consequently, the appeal was dismissed as void, with costs imposed on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The court found that the submitted appeal was void because it merely declared the intent to appeal but failed to specify the factual or legal grounds required by the relevant procedural article, rendering the appellate body unable to ascertain any basis for annulling the contested judgment. Consequently, the appeal was dismissed as void, with costs imposed on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivo di revisione censure procedurali spese di procedura motivazione di fatto legittimazione a ricorrere sindacato giurisdizionale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 329 cpv. 3 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal null due to missing grounds of appeal.

art. 313 bis CPC

Cited to justify the court's ability to decide on the rejection without notification based on procedural rules.

art. 148 CPC

Cited in the reference section for the imposition of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00067 · Lugano 14 luglio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 13 giugno 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 3 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 aprile 1997 da

__________ rapp. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 3 giugno 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo di 2’012.80 rivendicato da __________ a a titolo di liquidazione delle proprie pretese salariali nei confronti di __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato;

che con scritto 13 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nella concreta fattispecie lo scritto 13 giugno 1997 di __________ rappresenta una semplice dichiarazione di ricorso, ma non indica i motivi di impugnativa della sentenza di primo grado;

che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti atti a giustificare l’annullamento del giudizio impugnato;

che pertanto il ricorso, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione, deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC, che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il “ricorso” 13 giugno 1997 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria