Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1997.65 • TRAC TI 16.1997.65 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Appellate Standing in Execution Proceeding Regarding Deficient Wine Sale Payment

Numero d'incarto 16.1997.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved an appeal seeking to overturn a lower court decision that rejected a request to dismiss an opposition to an execution proceeding initiated to collect a balance due for wine sales, where the debtor claimed the wine was qualitatively deficient. The appellate court summarily dismissed the appeal as null because the entity filing the appeal on behalf of the appellant lacked the requisite legal standing for appellate representation in this context, as only specifically authorized legal professionals or those with legal representation were permitted to challenge a Justice of the Peace ruling, and the designated representative did not fall into those categories.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 97 cifra, Art. 64bis cpv. 3 CPC, Art. 301 CPC, Art. 64 CPC, Art. 64bis cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Appeal Dismissed for Lack of Appellate Standing in Execution Proceeding Regarding Deficient Wine Sale Payment: The appellate court summarily dismissed the appeal as null because the entity filing the appeal on behalf of the appellant lacked the requisite legal standing for appellate representation in this context, as only specifically authorized legal professionals or those with legal representation were permitted to challenge a Justice of the Peace ruling, and the designated representative did not fall into those categories.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere rappresentanza legale rappresentante autorizzato difetto di legittimazione del ministero pubblico utile revoca dell'esecutore testamentario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 97 cifra
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
Art. 64bis cpv. 3 CPC
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv.
Art. 301 CPC
1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
Art. 64 CPC
che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
Art. 64bis cpv. 1 CPC
64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai fiduciari, trattandosi in concreto di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione derivante da un contratto di compravendita, non contemplata dall’art. 64bis cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n.
Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC
Cited as the legal basis for declaring the appeal null due to lack of representation legitimacy.
Art. 331 cpv. 1 CPC
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv.
Art. 148 CPC
Cited in relation to the imposition of costs for the proceedings.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal null due to lack of representation legitimacy.

art. 313 bis CPC

Cited regarding the court's power to reject the appeal without notification if inadmissible or manifestly unfounded.

art. 148 CPC

Cited in relation to the imposition of costs for the proceedings.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.97.00065 · Lugano 19 giugno 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, vicepresidente Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione di Chiesa, assente)

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 giugno 1997 presentato da

__________ rapp. dalla __________ contro

la sentenza 23 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 marzo 1996 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 marzo 1996 __________, ditta che si occupa del commercio di vini, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 562.- a saldo delle fatture emesse per la vendita di vino;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria per il fatto che il vino oggetto della fatturazione controversa non corrispondeva qualitativamente a quello desiderato;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato delle contestazioni di parte convenuta, ha respinto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________, rappresentata dalla __________, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che la __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;

che neppure è ipotizzabile un richiamo all’art. 64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai fiduciari, trattandosi in concreto di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione derivante da un contratto di compravendita, non contemplata dall’art. 64bis cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 64bis);

che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato dalla __________ -e per essa da __________ - per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e le norme di legge citate, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 4 giugno 1997 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria