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16.1997.64 • TRAC TI 16.1997.64 Generato dall'IA

Ski Rack Damage Causation Dispute

Numero d'incarto 16.1997.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Several claimants sought payment for damaged skis, which they alleged were damaged due to the breaking of a ski rack installed by the defendant on a rented van; the lower court rejected the claim, finding that most claimants lacked standing as they were not parties to the rental agreement, and that the remaining claimant failed to adequately prove the damage and the causal link between the rack's alleged defect and the ski loss. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the claimants failed to establish the necessary causal link, as expert testimony suggested the specific defect on the ski rack's upper hook—which was admitted—was insufficient to cause the skis to fall, and further rejected the argument regarding procedural error for denying a witness, as the witness's testimony should have been presented earlier in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 97 CO, Art. 41 CO, Art. 184 cpv. 2 CPC, Art. 327 lett. e CPC; Ski Rack Damage Causation Dispute: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the claimants failed to establish the necessary causal link, as expert testimony suggested the specific defect on the ski rack's upper hook—which was admitted—was insufficient to cause the skis to fall, and further rejected the argument regarding procedural error for denying a witness, as the witness's testimony should have been presented earlier in the proceedings.

Parole chiave

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testimonianza risarcimento del danno vizi procedurali difetto di legittimazione pagamento del canone di locazione causalità dell'infortunio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the judgment as the basis for reviewing the appeal, which was ultimately rejected.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the judgment as the basis for deciding on costs.

LTG

Cited in the preamble to the judgment as the basis for procedural decisions (costs/fees).

art. 327 CPC

The main ground for the appeal review, even though the appeal was rejected based on the substance of the claims under this article.

art. 148 CPC

Used to impose the costs of the present proceedings on the appellants.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00064 · Lugano 30 ottobre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 presentato da

__________ __________ __________ __________ __________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 14 maggio 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 luglio 1995 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 4’446.- oltre accessori nonché

il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di

Mendrisio, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 6 luglio 1995 __________, __________, __________, __________, __________ e __________ hanno convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’446.- corrispondenti al valore degli sci di loro proprietà danneggiati a seguito della rottura del portascì montato dalla convenuta su un furgoncino di sua proprietà e noleggiato da __________ il 4 febbraio 1994 (doc. B).

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto la legittimazione attiva degli istanti, eccezion fatta per __________ il solo che ha sottoscritto il contratto di noleggio. Nel merito contesta la pretesa avversaria non avendo l’istante sottoscritto una specifica assicurazione per il trasporto merci e non avendo neppure comprovato il danno fatto valere in giudizio.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminar-mente la carenza di legittimazione degli istanti __________, __________, __________, __________ e __________ in quanto non parti al contratto di noleggio sottoscritto con la convenuta, ha concluso alla reiezione dell’istanza non avendo l’istante __________ comprovato il danno e il nesso di causalità tra il medesimo e la rottura del portascì istallato dalla ditta convenuta.

3. Con il presente tempestivo gravame __________, __________, __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimproverano innanzi tutto al pretore di aver erroneamente negato la legittimazione attiva di alcuni di essi; nel merito lamentano il mancato accertamento circa la prova del danno nonostante questa emergesse con ogni evidenza dalle risultanze istruttorie. Essi rimproverano inoltre al primo giudice di aver loro negato la possibilità di assumere il teste __________, la cui deposizione era atta a dimostrare il nesso di causalità tra il difetto accertato sul furgone della convenuta e il danno patito.

Con osservazioni 4 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Fra i requisiti di un’azione di risarcimento danni, indipendente-mente dalla sua natura contrattuale o extracontrattuale, sono la prova del danno e del nesso causale fra il suo insorgere e la violazione contrattuale, rispettivamente l’agire illecito del responsabile, prova che spetta al danneggiato fornire (Wiegand in Comm. di Basilea, 1996, n. 38-41ad art. 97 CO; Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).

Il danno consiste nella diminuzione del patrimonio che può concretizzarsi in una diminuzione degli attivi, un aumento dei passivi o in un mancato guadagno (Honsell, Schweizerisches Haftpflichrecht, 2. Auflage, 1996, n. 27, pag. 5).

Trattandosi di un danno materiale, questo si concretizza con la rottura, la distruzione o la perdita della cosa, ciò che in termini economici equivale al corrispettivo necessario per la riparazione o la sostituzione dell’oggetto (Wiegand, op.cit., n.

38 ad art. 97 CO; Schnyder, op.cit., 12 ad art. 41 CO).

Nel caso di specie, come correttamente concluso dal primo giudice manca la prova del danno, in particolare manca qualsiasi indicazione circa l’effettiva e totale distruzione degli sci che gli istanti avrebbero caricato sul portascì del furgone della convenuta.

I ricorrenti pretendono l’inutilità di questa prova poiché la convenuta non avrebbe sollevato una precisa e puntuale contestazione a questo proposito già in sede di contraddittorio (art. 184 cpv. 2 CPC).

La censura come tale non è sprovvista di fondamento.

Infatti, dalla lettura del verbale di contraddittorio non risulta che la convenuta abbia contestato l’esistenza del danno, avendo la stessa ammesso la presenza degli sci degli istanti sul portascì e il loro danneggiamento a seguito della caduta sul campo stradale; essa ha invece contestato l’esistenza del nesso causale adeguato tra il danno e il preteso difetto al portascì.

Poichè la prova del nesso causale -esclusa dal primo giudiceè un presupposto dell’azione di risarcimento, l’assenza della stessa comporta la reiezione dell’azione.

A proposito dell’origine dell’incidente, in sede di contraddittorio gli istanti hanno addebitato il medesimo alla “rottura di un gancio di fissaggio” (cfr. verbale), circostanza confermata sia dalla teste __________ alla quale il furgoncino è stato riconsegnato con l’indicazione da parte dell’istante __________ “di aver provveduto a saldare un attacco del portascì che si trovava sul tetto dell’automezzo”, sia dall’amministratore unico della convenuta secondo il quale “il portascì presentava una saldatura corrispondente al gancio in alto. In altri termini c’era una riparazione al gancio in alto.” (cfr. IF __________).

Posto quindi come il portascì controverso abbia subito un cedimento all’altezza di un gancio della parte superiore (esclusa in quanto non comprovata ogni ulteriore ipotesi in merito alla rottura di più ganci), il perito giudiziario ha negato che a dipendenza di questo difetto gli sci degli istanti abbiano potuto cadere a terra (cfr. perizia giudiziaria e verbale di delucidazione della perizia).

Alla luce di queste risultanze, non può che essere condiviso l’assunto pretorile secondo il quale gli istanti non hanno provato il nesso causale adeguato tra il preteso danno e la rottura del portascì.

6. Secondol’art.

327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.

Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b).

Nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, la mancata assunzione del teste __________ -persona che ha eseguito la riparazione del portascì controverso e che ha allestito la fattura doc. C- non configura una violazione del loro diritto di essere sentiti.

Trattandosi di una procedura inappellabile, le parti devono indicare tutti i mezzi di prova di cui intendono valersi al più tardi al momento della discussione dell’istanza (art.

294 cpv. 2 CPC). L’assunzione suppletoria di prove è possibile unicamente per quelle la cui esistenza o concludenza risulti successivamente (art. 192 cpv. 1 CPC).

In concreto, poichè l’unica persona che poteva esprimersi sullo stato del portascì prima della sua riparazione era il teste __________, testimonianza che doveva apparire di primo acchito determinante ai fini della verifica dell’origine del difetto rispettivamente del nesso causale con il preteso danno, gli istanti avrebbero dovuto dimostrare maggiore diligenza e proporre la sua audizione già in sede di contraddittorio.

Ne discende che anche su questo punto la sentenza pretorile che ha respinto in quanto tardiva la successiva richiesta di assunzione del teste, non può che essere condivisa.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato i titoli di cassazione invocati deve pertanto essere respinto.

7. A dipendenza dell’esito del ricorso che non permette di addebitare responsabilità contrattuali nè aquiliane alla convenuta, non torna conto decidere sulla censura riguardante la legittimazione attiva di alcuni istanti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.-

b) spese fr. 50.-

fr. 350.-

già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria