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16.1997.63 • TRAC TI 16.1997.63 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Validity of Unsigned Recognition of Debt for Road Work Costs

Numero d'incarto 16.1997.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional rejection of an opposition to an execution for payment concerning road work costs, relying on an agreement signed by the debtor as a recognition of debt. The lower court granted the request, finding the agreement valid and the debtor's defense regarding non-performance insufficiently proven. The appellate court, however, overturned this decision, reasoning that the agreement explicitly conditioned its validity on signature by all interested parties, a condition not met as two property owners had not signed; consequently, the document did not constitute a valid recognition of debt required under enforcement law, rendering the lower court's finding arbitrary and leading to the rejection of the initial request.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Creditor v. Debtor: Validity of Unsigned Recognition of Debt for Road Work Costs: The lower court granted the request, finding the agreement valid and the debtor's defense regarding non-performance insufficiently proven. The appellate court, however, overturned this decision, reasoning that the agreement explicitly conditioned its validity on signature by all interested parties, a condition not met as two property owners had not signed; consequently, the document did not constitute a valid recognition of debt required under enforcement law, rendering the lower court's finding arbitrary and leading to the rejection of the initial request.

Parole chiave

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validità del riconoscimento di debito spese d'esecuzione pagamento di interessi riconoscimento e esecuzione "Validità provvisoria" nullità del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

The court decided the merits of the case based on the successful appeal, as permitted by this provision.

art. 327 lett. g CPC

This was the legal basis cited in the appeal for challenging the lower court's decision based on the arbitrary assessment of evidence or violation of substantive/procedural law.

art. 148 CPC

This provision was cited in relation to the allocation of costs for the previous instance (Order 2).

art. 327 segg. CPC

These provisions governed the procedure for the cassation appeal itself.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00063 · Lugano 22 settembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 giugno 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 26 maggio 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 aprile 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 17 aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’750.- oltre accessori a saldo della fattura 2 ottobre 1996 emessa per opere di pavimentazione della strada coattiva di proprietà di quest’ultimo (doc. A). A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la convenzione 2 novembre 1995 sottoscritta dal convenuto (doc. B).

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’istante.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto non sufficientemente comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall’escusso, ha concluso all’accoglimento dell’istanza attribuendo alla convenzione 2 novembre 1995 la qualifica di valido riconoscimento di debito.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver attribuito alla convenzione 2 novembre 1995 carattere di riconoscimento di debito sebbene la condizione posta alla sua validità -ossia la sua sottoscrizione da parte di tutte le parti interessate alla sistemazione della strada oggetto dell’intervento controversonon si fosse neppure realizzata. In via subordinata rimprovera al pretore di non aver ritenuto comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Spetta al giudice del rigetto verificare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA): ciò basta per non ritenere tardiva la censura ricorsuale circa l’inesistenza di un valido riconoscimento di debito sebbene sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale.

Il riconoscimento di debito deve contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).

Nella concreta fattispecie, la validità della convenzione 2 novembre 1995, nell’ambito della quale l’escusso si era impegnato a pagare una quota parte di fr. 4’750.- sul costo complessivo di fr. 46’250.- necessario alla sistemazione di una strada coattiva appartenente a numerosi altri proprietari, era espressamente condizionata alla sottoscrizione della stessa da parte di tutte le persone interessate, pena la sua esplicita nullità.

Poichè questa condizione non è stata ossequiata, mancando sulla convenzione la firma di due proprietari (signori __________ e __________), l’accordo come tale non può avere gli effetti pretesi e, in particolare, l’impegno di pagamento sottoscritto dal convenuto, di modo che l’accertamento pretorile circa l’esistenza di un valido riconoscimento di debito non può essere condiviso.

L’assenza di un valido riconoscimento di debito rende priva d’oggetto la verifica dell’ulteriore censura ricorsuale circa la prova dell’inadempimento del contratto.

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 6 giugno 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

26 maggio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 150.-, comprensiva delle spese e da*

*anticipare dall’istante, rimane a suo carico con l’obbligo di*

*rifondere al convenuto fr. 200.- a titolo di indennità.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico della controparte che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria