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16.1997.62 • TRAC TI 16.1997.62 Generato dall'IA

Employee Suit for Unpaid Salary and Thirteenth Month Pay After Unilateral Salary Reduction

Numero d'incarto 16.1997.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued for unpaid salary and a portion of their thirteenth month's pay after the employer unilaterally reduced their salary by 12.63% starting in March 1995 due to currency exchange fluctuations, a reduction the lower court disallowed. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that any modification to an employment contract, especially a salary reduction, requires the employee's consent, and the employer's attempt to justify the reduction based on unforeseen circumstances (*rebus sic stantibus*) was procedurally late and substantively unsupported by proof of impossibility to pay, especially since the employer failed to utilize available crisis provisions for the thirteenth month's pay and compensation requires mutual agreement.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 322 CO, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 18 CO, Art. 125 cifra, Art. 417 lett. e CPC; Employee Suit for Unpaid Salary and Thirteenth Month Pay After Unilateral Salary Reduction: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that any modification to an employment contract, especially a salary reduction, requires the employee's consent, and the employer's attempt to justify the reduction based on unforeseen circumstances (*rebus sic stantibus*) was procedurally late and substantively unsupported by proof of impossibility to pay, especially since the employer failed to utilize available crisis provisions for the thirteenth month's pay and compensation requires mutual agreement.

Parole chiave

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tredicesima arretrati di salario diminuzione di stipendio contratti di lavoro motivo di revisione rinuncia a pretese di salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision is cited in the reasoning leading up to the decision, indicating the basis for reviewing the lower court's judgment, although the dispositive itself does not cite a substantive ground for upholding or dismissing the appeal, beyond rejecting it.

art. 417 lett. e CPC

This procedural article is cited concerning costs before pronouncing the final orders.

art. 125 cifra 2 CO

Although cited in the reasoning section to reject the compensation argument, it is not explicitly cited in the final numbered orders (dispositive) as a ground for the decision itself.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Although cited in the reasoning section regarding the procedural lateness of an exception, it is not explicitly cited in the final numbered orders (dispositive).

art. 322 CO

Although cited in the reasoning section regarding contract modification, it is not explicitly cited in the final numbered orders (dispositive).

art. 23 Convenzione di crisi

Although cited in the reasoning section regarding the 13th salary reduction, it is not explicitly cited in the final numbered orders (dispositive).

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00062 · Lugano 22 settembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 7 febbraio 1997 da

__________ rappr. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’667.- oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. __________ ha lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di dichiarante doganale dal 1° maggio 1981 sino al 31 dicembre 1995. Il rapporto di lavoro era regolato dal Contratto collettivo di lavoro degli spedizionieri di Chiasso (doc. A).

Nel mese di marzo 1995 la datrice di lavoro, confrontata a problemi di natura congiunturale derivanti dalle fluttuazioni del cambio franco/lira, ha operato una riduzione del salario nella misura del 12.63% a tutti i dipendenti frontalieri, tra i quali l’istante. Quest’ultimo, contestando la liceità della modifica unilaterale del contratto da parte della datrice di lavoro, con istanza 7 febbraio 1997 ha rivendicato l’integrale pagamento dei salari e della quota parte di tredicesima di sua spettanza per il mesi da febbraio a dicembre 1995, con un saldo a suo favore di fr. 6’667.-. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria giustificando le decurtazioni effettuate con la necessità di far fronte alla grave crisi di mercato dovuta al deprezzamento delle lira nei confronti del franco. Essa ha osservato inoltre che la riduzione controversa è stata in parte compensata con la mancata riduzione del 50% della tredicesima così come previsto e autorizzato dalla Convenzione di crisi del 10 ottobre 1995.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo inammissibile la modifica unilaterale del contratto da parte della convenuta e tardiva l’eccezione di compensazione dalla stessa sollevata con riferimento alla mancata riduzione del 50% della tredicesima.

3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9 giugno 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver prolato un giudizio iniquo e in contrasto con le risultanze istruttorie, in particolare lamenta la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice dell’intervenuta modifica delle condizioni congiunturali in vigore al momento della conclusione del contratto e che hanno imposto una modifica unilaterale del contratto in conformità con la clausola rebus sic stantibus.

Con osservazioni 20 giugno 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la riduzione dello stipendio dell’istante, frutto di una modifica unilaterale del contratto da parte della datrice di lavoro, sia o meno possibile alla luce della grave crisi del mercato valutario che ha interessato numerose ditte, tra cui la convenuta.

È pacifico e neppure contestato dalla convenuta, che una modifica contrattuale, in particolare una riduzione del salario inizialmente pattuito, necessita del consenso di entrambi i contraenti (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3c) ad art. 322 CO), che l’istante in concreto non ha manifestamente dato (cfr. doc. C).

In assenza di un accordo in tal senso, una modifica del contratto di lavoro, per di più a svantaggio del lavoratore, non è ipotizzabile neppure alla luce del principio dell’imprevedibilità invocata dalla ricorrente. A questo proposito, va rilevato che solo in questa sede la ricorrente rivendica l’applicazione della clausola rebus sic stantibus per giustificare la misura adottata nei confronti dell’istante. In ogni caso, a prescindere dalla tardività procedurale della proposta eccezione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), essa sarebbe comunque improponibile ai fini della legittimazione della riduzione dello stipendio dell’istante.

Infatti, la norma citata si applica quando, nell’ambito di contratti di lunga durata, si verificano avvenimenti imprevedibili -di riconosciuta generale gravità e indipendenti dalla volontà delle partiche influiscono in misura determinante sulla possibilità di una di esse di adempiere come in precedenza ai suoi obblighi contrattuali (DTF 107 II 347 e 348 e giurisprudenza richiamata; Merz, Berner Kommentar, n. 189 e segg. ad art. 2; critici: Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 332 ad art. 18 CO).

Nella fattispecie, a prescindere da ogni considerazione sulla durata del contratto, manca qualsiasi prova dell’impossibilità nella quale la convenuta si sarebbe trovata di far fronte all’impegno di pagamento assunto nei confronti dell’istante, non potendo a tal fine supplire il richiamo alla crisi economica che l’ha interessata. D’altra parte, la convenuta ha avuto modo di far fronte a questa crisi aderendo alla Convenzione di crisi sottoscritta il 10 ottobre 1995.

A proposito di questa Convenzione, che al suo articolo 23 autorizza i datori di lavoro a ridurre la tredicesima del 50 % per il 1995, come correttamente concluso dal primo giudice, la convenuta, che non ha utilizzato questa possibilità nel momento indicato (1995), non può evidentemente prevalersene successivamente ponendola in compensazione alle legittime pretese dell’istante, compensazione per la quale sarebbe peraltro necessario l’accordo del lavoratore (art. 125 cifra 2 CO).

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 di __________ è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria