Late Appeal in Labor Dispute Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a lower court's partial decision regarding outstanding salary claims and wrongful termination compensation, which had awarded only a fraction of the claimed amount. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed beyond the ten-day deadline set for appealing decisions in special labor contract procedures, as the notification period was calculated from the date the judgment reached the appellant's legal representative, making the filing date of May 26th subsequent to the deadline triggered by the May 13th notification to the representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 120 cpv. 4 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Late Appeal in Labor Dispute Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed beyond the ten-day deadline set for appealing decisions in special labor contract procedures, as the notification period was calculated from the date the judgment reached the appellant's legal representative, making the filing date of May 26th subsequent to the deadline triggered by the May 13th notification to the representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling section, indicating grounds related to the procedure or admissibility upon which the decision to rule on the merits (or inadmissibility) is based.
Cited in the preamble to the ruling section, indicating the general procedural rules governing the cassation appeal being decided.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00060 · Lugano 12 giugno 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato quale appello da
__________ contro
la sentenza 9 maggio 1997 del Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’175.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’387.-;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 9 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 6 maggio 1996 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 3’647.60 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di febbraio e marzo 1996, e fr. 3’528.- quale indennità per ingiusto licenziamento, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’387.-;
che con atto ricorsuale datato 26 maggio 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv.
1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.
418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che quando, come nel caso di specie, la parte ha un rappresentante legale, la notifica è fatta a quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC), di modo che per la decorrenza del termine fa stato la data in cui la sentenza è pervenuta al rappresentante, mentre è irrilevante la data in cui questa è effettivamente pervenuta alla parte;
che quindi, poiché la sentenza qui dedotta in cassazione è stata notificata al __________, allora rappresentante della ricorrente, il 13 maggio 1997 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso (“appello”) datato e spedito il 26 maggio 1997 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:
1. Il ricorso 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisionord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria