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16.1997.6 • TRAC TI 16.1997.6 Generato dall'IA

Appeal Voided for Failure to Specify Grounds and Improper Language

Numero d'incarto 16.1997.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision that granted an opposing party's claim for payment of an outstanding debt related to excavation work and the definitive registration of a legal mortgage on the property, but the reviewing court deemed the appeal void because it failed to specify the grounds for appeal, citing the relevant procedural code requiring the submission of factual and legal reasons for the cassation invoked, and further noted the appeal was written in a non-prescribed language, rendering it manifestly inadmissible without need for counter-response.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Voided for Failure to Specify Grounds and Improper Language: A party appealed a lower court's decision that granted an opposing party's claim for payment of an outstanding debt related to excavation work and the definitive registration of a legal mortgage on the property, but the reviewing court deemed the appeal void because it failed to specify the grounds for appeal, citing the relevant procedural code requiring the submission of factual and legal reasons for the cassation invoked, and further noted the appeal was written in a non-prescribed language, rendering it manifestly inadmissible without need for counter-response.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivo di revisione motivi di cassazione motivazione di fatto lingua della procedura legittimazione a ricorrere motivo legale d'esclusione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the ruling, indicating the procedural basis for the court's decision regarding the appeal.

art. 117 CPC

Cited in the reasoning as a procedural deficiency (language issue) leading to the nullity of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00006 · Lugano 04 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 17 gennaio 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’473.- oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale gravante la part. n. __________ RFD

__________ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del convenuto;

che con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto, assente all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 17 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a indicare le circostanze nell’ambito delle quali ha accettato l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 17 gennaio 1997 di __________ è nullo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria