Appeal Voided for Failure to Specify Grounds and Improper Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that granted an opposing party's claim for payment of an outstanding debt related to excavation work and the definitive registration of a legal mortgage on the property, but the reviewing court deemed the appeal void because it failed to specify the grounds for appeal, citing the relevant procedural code requiring the submission of factual and legal reasons for the cassation invoked, and further noted the appeal was written in a non-prescribed language, rendering it manifestly inadmissible without need for counter-response.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Voided for Failure to Specify Grounds and Improper Language: A party appealed a lower court's decision that granted an opposing party's claim for payment of an outstanding debt related to excavation work and the definitive registration of a legal mortgage on the property, but the reviewing court deemed the appeal void because it failed to specify the grounds for appeal, citing the relevant procedural code requiring the submission of factual and legal reasons for the cassation invoked, and further noted the appeal was written in a non-prescribed language, rendering it manifestly inadmissible without need for counter-response.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling, indicating the procedural basis for the court's decision regarding the appeal.
Cited in the reasoning as a procedural deficiency (language issue) leading to the nullity of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00006 · Lugano 04 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 17 gennaio 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’473.- oltre accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale gravante la part. n. __________ RFD
__________ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del convenuto;
che con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto, assente all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 17 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a indicare le circostanze nell’ambito delle quali ha accettato l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 17 gennaio 1997 di __________ è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria