Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.1997.58 • TRAC TI 16.1997.58 Generato dall'IA

Appeal Against Rejection of Opposition to Enforcement Order Based on Parking Fine

Numero d'incarto 16.1997.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves an appeal against a lower court's decision that granted a definitive rejection of the opposition to an enforcement order seeking CHF 100 plus accessories, representing court fees and expenses stemming from a prior administrative ruling against the appellant for an illegal parking fine. The appellate court found the appeal to be null and void because the submitted document failed to state the specific grounds for cassation as required by law, and moreover, the original enforcement was based on a valid executive title (a final administrative court ruling) to which the appellant had not raised any recognized legal exceptions allowing for the opposition to stand.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 LEF, Art. 85 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Against Rejection of Opposition to Enforcement Order Based on Parking Fine: The appellate court found the appeal to be null and void because the submitted document failed to state the specific grounds for cassation as required by law, and moreover, the original enforcement was based on a valid executive title (a final administrative court ruling) to which the appellant had not raised any recognized legal exceptions allowing for the opposition to stand.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa per divieto di sosta legittimazione a ricorrere decisione d'esecuzione motivi di cassazione tasse amministrative ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 329 cpv. 2 CPC

The appeal was declared null because it did not meet the formal requirements, specifically the specification of the grounds for cassation, as required by this article.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the ruling section, this article governs the imposition of court costs.

TarLEF

Cited in the preamble to the ruling section, this provision governs the quantification of court costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.97.00058 · Lugano 12 maggio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 aprile 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 3 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 novembre 1996 da

__________ rappr. dal __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 novembre 1996 lo __________, rappresentato dal __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 100.- oltre accessori, importo corrispondente alla tassa di giustizia e alle spese poste a carico della convenuta con sentenza 17 aprile 1996 del Tribunale cantonale amministrativo;

che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, confermata il 31 luglio 1996 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ha respinto il ricorso inoltrato dalla convenuta contro la risoluzione 16 giugno 1995 con la quale il Dipartimento delle Istituzioni la condannava al pagamento di una multa di fr. 20.- oltre alle spese, per aver posteggiato senza osservare le linee vietanti il parcheggio;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;

che con lettera 7 aprile 1997 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione del Giudice di pace;

che lo scritto 23 aprile 1997, pure denominato ricorso, a prescindere dall’infondatezza del suo contenuto non rientrando nelle incombenze del giudice quella di raccogliere la documentazione necessaria alla difesa dei diritti della parte bensì unicamente quella di decidere sulla base delle risultanze del procedimento (art. 85 CPC), deve essere estromesso dall’incarto in quanto proposto tardivamente;

che giusta l’art. 329 cpv.

2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;

che in concreto dallo scritto 7 aprile 1997 con il quale l’insorgente si limita a lamentare il fatto di non aver potuto visionare la documentazione che la concerne, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato;

che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante, confrontato a un valido titolo esecutivo quale la sentenza 17 aprile 1996 del Tribunale cantonale amministrativo non ha fatto valere nessuna delle eccezioni elencate a titolo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF;

che pertanto il ricorso si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 7 aprile 1997 di __________ è nullo.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria