Appeal Dismissed for Failure to State Grounds of Cassation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe situation involved an appeal against a lower court's decision that granted the rejection of an opposition to a payment order concerning a debt of over 7,000 Swiss Francs based on a mortgage contract, and the appellate court found the appeal to be null because the appellant failed to specify any grounds for cassation, factually or legally, merely justifying their inability to pay due to a precarious financial situation, which violates procedural rules requiring specific enumerated errors by the lower court for a valid appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds of Cassation: The situation involved an appeal against a lower court's decision that granted the rejection of an opposition to a payment order concerning a debt of over 7,000 Swiss Francs based on a mortgage contract, and the appellate court found the appeal to be null because the appellant failed to specify any grounds for cassation, factually or legally, merely justifying their inability to pay due to a precarious financial situation, which violates procedural rules requiring specific enumerated errors by the lower court for a valid appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is implicitly cited as the basis for declaring the appeal null because it did not meet the formal requirements for a cassation appeal.
This article is cited as the basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal without notification to the opposing party due to its formal deficiencies.
This article is cited as it establishes the applicability of art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00057 · Lugano 12 maggio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’138.25, oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A);
che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di mutuo prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con scritto 1° aprile 1997 __________ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio;
che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di __________, con il quale si limita a giustificare l’impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento avversarie a causa della sua precaria situazione finanziaria, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 1° aprile 1997 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse nè spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria