Parking Easement Dispute and Property Damage Compensation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved a dispute between property owners/easement holders regarding the use of a parking space and an electric gate, leading to a criminal complaint for property damage against one party who was subsequently convicted and ordered to pay CHF 712.70 for gate repairs. The appellant challenged the compensation amount, arguing they were only responsible for a portion of the repair costs, specifically contesting expenses for a decoder and a flashing light listed on the invoices. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to specify valid grounds for cassation, and the documentation, presented in the criminal proceedings, sufficiently substantiated the entirety of the repair costs claimed, making the lower court's decision on damages not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Parking Easement Dispute and Property Damage Compensation Appeal: The appellant challenged the compensation amount, arguing they were only responsible for a portion of the repair costs, specifically contesting expenses for a decoder and a flashing light listed on the invoices. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to specify valid grounds for cassation, and the documentation, presented in the criminal proceedings, sufficiently substantiated the entirety of the repair costs claimed, making the lower court's decision on damages not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the rejection of the appeal with a brief justification, which aligns with the procedural handling indicated for manifestly unfounded appeals.
Cited in the section preceding the operative part as the basis for imposing costs.
Cited generally as the procedural basis for the cassation appeal before the final orders.
Cited in the reasoning to classify the appeal as a 'ricorso per cassazione' (cassation appeal).
Testo completo
Incarto n. 16.97.00052 · Lugano 15 luglio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare “l’appello” 15 aprile 1997 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
la sentenza 7 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni a opera di
__________ e __________ patr. dall’avv. __________
tendente al pagamento di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che tra __________ e __________, proprietari del fondo n. __________ RFD __________ sul quale è edificato un posteggio, e __________, usufruttuaria del confinante fondo n. __________ al beneficio di una servitùdiritto di posteggio sul menzionato fondo, sono sorte controversie inerenti le modalità di utilizzo del posteggio, con particolare riferimento all’utilizzo del cancello elettrico istallato dai proprietari;
che il 16 gennaio 1996 __________ e __________ hanno inoltrato nel confronti di __________ una denuncia penale chiedendo che quest’ultima venisse riconosciuta autrice colpevole del reato di danneggiamento del cancello e che quindi venisse condannata al pagamento di fr. 712.70, pari alle spese sostenute per la riparazione del medesimo e di cui alle fatture doc. 9 e 10;
che con sentenza 7 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, confermando il decreto di accusa 20 agosto 1996 (DAP 1391/1996) ha riconosciuto __________ colpevole del reato di danneggiamento “per avere intenzionalmente danneggiato il cancello ad apertura elettrica che delimita il posteggio di proprietà __________ e __________, forzandolo”;
che contestualmente alla condanna penale, il pretore ha accolto la pretesa risarcitoria dei denuncianti ritenendola sufficiente-mente comprovata sulla base delle fatture doc. 9 e 10;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, pretesa che a suo dire poteva essere accolta solo nella misura di fr. 305.70 pari al danno per il quale era stato provato e accertato dal primo giudice un nesso di causalità con il suo agire;
che in applicazione dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC va preliminarmente estromesso dall’incarto il preventivo
5 aprile 1997 allegato al ricorso;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nella concreta fattispecie la ricorrente ripropone in questa sede la contestazione del quantum della pretesa risarcitoria dei denuncianti, con particolare riferimento alla fatturazione di un Decoder Faac e di un lampeggiatore Minilamp (doc. 9) per i quali, a suo dire, non risulterebbe la prova del danneggiamento ad opera sua, tant’è che il giudice penale ha accertato unicamente la perdita di olio dai motori del cancello;
che se è pur vero che relativamente alla quantificazione del danno la sentenza del primo giudice si limita a richiamare le fatture doc. 9 e 10, è altrettanto vero che queste fatture comprovano l’esecuzione di determinate riparazioni successive al danneggiamento del cancello ad opera della ricorrente: ciò basta a non rendere arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale la ricorrente è responsabile del pagamento di queste riparazioni;
che d’altra parte al pubblico dibattimento la denunciata si è limitata a contestare la fatturazione del decoder e di un lampeggiatore, senza aver tentato di provare la sua estraneità a questi danni, peraltro tempestivamente fatti valere con la querela penale (cfr. punto 4 e 7);
che quindi, a prescindere dalla sua ricevibilità, il ricorso che
non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, -annullamento che può concernere solo la decisione nel suo risultato e non la sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a)- deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria