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16.1997.48 • TRAC TI 16.1997.48 Generato dall'IA

Appeal Regarding Execution Opposition Based on Judicial Settlement Breach

Numero d'incarto 16.1997.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected the definitive setting aside of an opposition to an execution proceeding based on a judicial settlement requiring the opponent to purchase a minimum value of merchandise, failing which a specific sum would become due. The appellate court found that the lower court erred by arbitrarily evaluating evidence and misapplying substantive law, concluding that the payment obligation in the settlement was unconditional once the opponent failed to procure the merchandise, a failure for which the opponent provided no proven justification, leading the appellate court to admit the appeal, annul the prior judgment, and rule in favor of definitively rejecting the opposition for the principal sum plus interest calculated from the date of the first formal notice.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 80 cpv. 2 LEF, Art. 81 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 102 CO; Appeal Regarding Execution Opposition Based on Judicial Settlement Breach: The appellate court found that the lower court erred by arbitrarily evaluating evidence and misapplying substantive law, concluding that the payment obligation in the settlement was unconditional once the opponent failed to procure the merchandise, a failure for which the opponent provided no proven justification, leading the appellate court to admit the appeal, annul the prior judgment, and rule in favor of definitively rejecting the opposition for the principal sum plus interest calculated from the date of the first formal notice.

Parole chiave

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diritto processuale rigetto definitivo dell'opposizione legittimazione a ricorrere annullamento del lodo arbitrale fondatezza materiale eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 lett. g CPC

The appeal was accepted based on this ground for cassation, which allows annulment for manifest violation of substantive or procedural law or manifestly erroneous assessment of evidence.

Art. 332 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for the court to decide the merits of the dispute after accepting the appeal.

Art. 102 CO

Cited to establish the start date for default interest (mora) on the debt.

TarLEF

Mentioned as the relevant law for costs, which resulted in the imposition of costs in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00048 · Lugano 26 agosto 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 17 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 novembre 1996 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al

PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 novembre 1996 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 6’894.50 oltre accessori;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la transazione giudiziale 14 luglio 1992 a tenore della quale __________ si è impegnata a ordinare e ritirare presso l’istante merce per la stagione primavera-estate 1993 per un valore minimo di fr. 5’500.-, caso contrario ella si impegnava a pagare all’istante la somma equivalente (doc. A);

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di non aver potuto, per cause indipendenti dalla sua volontà, accedere ai magazzini dell’istante così da ritirare la merce in discussione, ragione per la quale le sarebbe stato impossibile adempiere all’impegno assunto al punto 1 della transazione;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non potendosi evincere con sufficiente chiarezza il motivo per il quale la convenuta non avrebbe potuto far fronte all’impegno assunto;

che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto l’eccezione della convenuta nonostante questa non sia stata minimamente comprovata;

che con osservazioni 15 maggio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che secondo l’art. 80 cpv.

2 LEF le transazioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive per cui, di principio, legittimano il rigetto definitivo dell’opposizione a meno che l’escusso non comprovi l’intervenuta prescrizione del suo debito, l’estinzione del medesimo o di aver ottenuto una proroga di pagamento (art. 81 LEF), oppure, più genere, non alleghi delle eccezioni atte ad inficiare il titolo medesimo;

che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la transazione giudiziale sulla quale l’istante basa la sua domanda di rigetto dell’opposizione (doc. A), non contiene nessuna condizione al di fuori di quella posta alla convenuta di acquistare merce per un valore minimo di fr. 5’500.- (punto 1 transazione);

che poiché non è contestato che la convenuta non ha fatto fronte a quest’impegno -senza che ella abbia peraltro fornito delle prove a sostegno delle sue allegazioni circa l’impossibilità oggettiva di procedere all’acquisto e ritiro della merce presso l’istantediviene automaticamente esigibile l’importo posto in esecuzione (punto 3 transazione) il cui pagamento non è stato assoggettato a nessun'altra condizione;

che quindi la sentenza pretorile, che a torto ha ritenuto condi-zionato l’impegno di pagamento sottoscritto dalla convenuta, deve essere annullata essendo il frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;

che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;

che per quanto attiene agli interessi di ritardo, gli stessi vengono riconosciuti a far tempo dal 30 novembre 1993 (doc. C), data della prima messa in mora agli atti (art. 102 CO),

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 della __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

17 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è accolta.*

*Di conseguenza è rigettata in via definitiva, per l’importo di fr. 5’500.- oltre interessi del 5% dal 30 novembre 1993 l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Locarno.*

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, vanno poste a carico della convenuta che rifonderà all’istante un’indennità di fr. 60.-.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla __________ l’importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria