Appeal Dismissed: Untimely and Baseless Challenge to Enforcement Order for Traffic Fine Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that definitively rejected an objection to an enforcement order seeking collection of court fees and costs previously imposed on the appellant by an administrative ruling concerning a traffic offense. The appellate court declared the appeal void because it was filed late and failed to specify the grounds for cassation required by law, further reasoning that even if considered, the appeal was baseless as the appellant failed to raise any legally valid objection under the Enforcement Act against the established enforceable title (the prior administrative and judicial decisions).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 LEF, Art. 85 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed: Untimely and Baseless Challenge to Enforcement Order for Traffic Fine Costs: The appellate court declared the appeal void because it was filed late and failed to specify the grounds for cassation required by law, further reasoning that even if considered, the appeal was baseless as the appellant failed to raise any legally valid objection under the Enforcement Act against the established enforceable title (the prior administrative and judicial decisions).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court implicitly used the procedural rules governing cassation appeals (Art. 327 et seq. CPC) as the basis for the entire procedure culminating in the final order.
Cited in the preamble to the orders, this provision governs the allocation of costs for the proceedings.
Cited in the preamble to the orders, this provision relates to the calculation or basis for setting the judicial costs.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00046 · Lugano 12 maggio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 aprile 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 3 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 26 novembre 1996 da
__________ rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 novembre 1996 lo __________, rappresentato dal Servizio incassi del Tribunale d’appello, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alla tassa di giustizia e alle spese poste a carico del convenuto con sentenza 9 febbraio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo;
che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, confermata il 10 giugno 1996 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ha respinto il ricorso inoltrato dal convenuto contro la risoluzione 15 settembre 1995 con la quale il Dipartimento delle Istituzioni lo condannava al pagamento di una multa di fr. 40.- oltre alle spese, per aver circolato a velocità superiore a quella prescritta;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;
che con lettera 7 aprile 1997 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione del Giudice di pace;
che lo scritto 23 aprile 1997, pure denominato ricorso, a prescindere dall’infondatezza del suo contenuto non rientrando nelle incombenze del giudice quella di raccogliere la documentazione necessaria alla difesa dei diritti della parte bensì unicamente quella di decidere sulla base delle risultanze del procedimento (art. 85 CPC), deve essere estromesso dall’incarto in quanto proposto tardivamente;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che in concreto dallo scritto 7 aprile 1997 con il quale l’insorgente si limita a lamentare il fatto di non aver potuto visionare la documentazione che lo concerne, non è possibile desumere il titolo di cassazione invocato;
che in ogni caso il giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante, confrontato a un valido titolo esecutivo quale la sentenza 9 febbraio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo non ha fatto valere nessuna delle eccezioni elencate a titolo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che pertanto il ricorso si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 7 aprile 1997 di __________ è nullo.
2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria