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16.1997.45 • TRAC TI 16.1997.45 Generato dall'IA

Appeal Granted Over Improper Rejection of Enforcement Opposition Due to Lack of Enforceable Title

Numero d'incarto 16.1997.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that granted the rejection of an opposition to an enforcement procedure, based on a prior court decision that struck out a case initiated by the debtor against a garage. The appellate court accepted the appeal because the lower court improperly treated the matter as an ordinary debt collection case, contrary to procedural rules governing summary proceedings for rejecting opposition to enforcement; specifically, the claimant failed to produce the requisite enforceable title (under Articles 80 or 82 of the Enforcement Act) needed to justify the rejection of the opposition, as the referenced prior ruling did not establish the debtor's obligation to pay the amount sought in the enforcement action.

Regesto Legislator

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Art. 101 CPC, Art. 82 LEF, Art. 80 LEF, art. 327 segg. CPC, TarLEF, art. 291 segg. CPC; Appeal Granted Over Improper Rejection of Enforcement Opposition Due to Lack of Enforceable Title: The appellate court accepted the appeal because the lower court improperly treated the matter as an ordinary debt collection case, contrary to procedural rules governing summary proceedings for rejecting opposition to enforcement; specifically, the claimant failed to produce the requisite enforceable title (under Articles 80 or 82 of the Enforcement Act) needed to justify the rejection of the opposition, as the referenced prior ruling did not establish the debtor's obligation to pay the amount sought in the enforcement action.

Parole chiave

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titolo esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione opposizione esecuzione della sentenza atto esecutivo decisioni incidentali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for the procedure followed to judge the appeal.

TarLEF

Cited as the rule for costs related to the execution law.

art. 82 LEF

Mentioned in the reasoning as the required title for provisional rejection of opposition, which was lacking, thus justifying the final order to reject the application.

art. 80 LEF

Mentioned in the reasoning as the required title for definitive rejection of opposition, which was lacking, thus justifying the final order to reject the application.

art. 101 CPC

Cited in the reasoning because the lower court used an improper procedure (ordinary procedure instead of summary procedure for opposition rejection).

art. 291 segg. CPC

Cited in the reasoning regarding the improper procedure used by the first judge (treating it as an ordinary action for payment).

art. 385 segg. CPC

Cited in the reasoning regarding the procedural rules governing summary procedure for opposition rejection.

art. 68 cpv. 2 LTF

The reference appears to be a typo in the original text (likely referring to an equivalent cost article in the cantonal code, or the final cost decision refers to the costs in order 2), but the specific cost reference cited in the dispositive is TarLEF and the cost imposition in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00045 · Lugano 26 agosto 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 gennaio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 856.- oltre accessori;

che a valere quale titolo di credito l’istante ha indicato la decisione 14 novembre 1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei confronti del garage __________;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell’istante, ha condannato __________ al pagamento di fr. 1’091.80 e ha rigettato l’opposizione da questi interposta al PE in discussione;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che a prescindere dal contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità delle argomentazioni nello stesso contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l’operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 385 segg. CPC);

che infatti, nonostante dal testo dell’istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che __________ ha inteso chiedere il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anzichè pronunciarsi sull’esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);

che simile modo di procedere è in contrasto con quanto dispone l’art. 101 CPC che vieta al giudice e alle parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;

che inoltre la decisione impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza, che infatti l’istante non ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contradditorio (al quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda;

che in particolare egli non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF ) e neppure un titolo esecutivo che potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non potendo a tal proposito neppure valere l’eventuale richiamo della sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata;

che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF pronuncia:

I. Il ricorso 13 marzo 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è respinta.*

2. Le spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia; fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.*

II. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

__________ verserà al ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria