Appeal Granted Over Improper Rejection of Enforcement Opposition Due to Lack of Enforceable Title
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that granted the rejection of an opposition to an enforcement procedure, based on a prior court decision that struck out a case initiated by the debtor against a garage. The appellate court accepted the appeal because the lower court improperly treated the matter as an ordinary debt collection case, contrary to procedural rules governing summary proceedings for rejecting opposition to enforcement; specifically, the claimant failed to produce the requisite enforceable title (under Articles 80 or 82 of the Enforcement Act) needed to justify the rejection of the opposition, as the referenced prior ruling did not establish the debtor's obligation to pay the amount sought in the enforcement action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 CPC, Art. 82 LEF, Art. 80 LEF, art. 327 segg. CPC, TarLEF, art. 291 segg. CPC; Appeal Granted Over Improper Rejection of Enforcement Opposition Due to Lack of Enforceable Title: The appellate court accepted the appeal because the lower court improperly treated the matter as an ordinary debt collection case, contrary to procedural rules governing summary proceedings for rejecting opposition to enforcement; specifically, the claimant failed to produce the requisite enforceable title (under Articles 80 or 82 of the Enforcement Act) needed to justify the rejection of the opposition, as the referenced prior ruling did not establish the debtor's obligation to pay the amount sought in the enforcement action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the procedure followed to judge the appeal.
Cited as the rule for costs related to the execution law.
Mentioned in the reasoning as the required title for provisional rejection of opposition, which was lacking, thus justifying the final order to reject the application.
Mentioned in the reasoning as the required title for definitive rejection of opposition, which was lacking, thus justifying the final order to reject the application.
Cited in the reasoning because the lower court used an improper procedure (ordinary procedure instead of summary procedure for opposition rejection).
Cited in the reasoning regarding the improper procedure used by the first judge (treating it as an ordinary action for payment).
Cited in the reasoning regarding the procedural rules governing summary procedure for opposition rejection.
The reference appears to be a typo in the original text (likely referring to an equivalent cost article in the cantonal code, or the final cost decision refers to the costs in order 2), but the specific cost reference cited in the dispositive is TarLEF and the cost imposition in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00045 · Lugano 26 agosto 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 gennaio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 856.- oltre accessori;
che a valere quale titolo di credito l’istante ha indicato la decisione 14 novembre 1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei confronti del garage __________;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell’istante, ha condannato __________ al pagamento di fr. 1’091.80 e ha rigettato l’opposizione da questi interposta al PE in discussione;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che a prescindere dal contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità delle argomentazioni nello stesso contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l’operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 385 segg. CPC);
che infatti, nonostante dal testo dell’istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che __________ ha inteso chiedere il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anzichè pronunciarsi sull’esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);
che simile modo di procedere è in contrasto con quanto dispone l’art. 101 CPC che vieta al giudice e alle parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;
che inoltre la decisione impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza, che infatti l’istante non ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contradditorio (al quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda;
che in particolare egli non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF ) e neppure un titolo esecutivo che potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non potendo a tal proposito neppure valere l’eventuale richiamo della sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata;
che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF pronuncia:
I. Il ricorso 13 marzo 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è respinta.*
2. Le spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia; fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.*
II. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
__________ verserà al ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria