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16.1997.43 • TRAC TI 16.1997.43 Generato dall'IA

Enforcement Validity Contingent on Executory Title Existence at Notice Issuance

Numero d'incarto 16.1997.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to reject an opposition to enforcement proceedings initiated to collect insurance premiums, relying on a prior decision establishing the debt amount as the executive title, but the lower court had dismissed the request because the executive title was issued after the notice of enforcement. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that for an enforcement proceeding to be valid, the executability of the credit must exist at the time the enforcement order is issued, and since the decision relied upon post-dated the notice of enforcement, it could not serve as a valid basis for the collection request at that time.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 88 cpv. 2 LAMal, Art. 85 LAMal, Art. 148 CPC; Enforcement Validity Contingent on Executory Title Existence at Notice Issuance: The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that for an enforcement proceeding to be valid, the executability of the credit must exist at the time the enforcement order is issued, and since the decision relied upon post-dated the notice of enforcement, it could not serve as a valid basis for the collection request at that time.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione autorizzazione all’esecuzione opposizione riserva della proprietà validità della disdetta di locazione revoca dell'esecutore testamentario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The general procedural rule cited in connection with the decision to reject the appeal (which implicitly confirms the lower court's decision based on the reasoning in the text).

art. 148 CPC

The rule cited for the disposition regarding the costs of the present judgment.

TarLEF

The rule cited for the disposition regarding the costs of the present judgment (Tariffa Legge Federale sulle esecuzioni e i fallimenti).

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00043 · Lugano 8 agosto 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 17 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 febbraio 1997 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

In fatto e in diritto:

che con istanza 5 febbraio 1997 l’__________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’018.30, corrispondenti ai premi assicurativi dovuti per il 1995;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 22 luglio 1996 (doc. A), non impugnata dall’assicurato;

che in sede di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo per il fatto che la decisione sulla quale la procedente basa la propria esecuzione è stata presa dopo la notifica del PE;

che con il querelato giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi del convenuto secondo la quale la decisione 22 luglio 1996 non costituisce valido titolo esecutivo poiché successiva al precetto esecutivo, ha respinto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale per non aver riconosciuto alla decisione 22 luglio 1996 carattere esecutivo nonostante la stessa non sia stata impugnata dall’assicurato;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che giusta l’art. 88 cpv.

2 LAMal le decisioni relative al pagamento di una somma in denaro e non impugnate entro il termine di 30 giorni (art. 85 LAMal), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che la decisione 22 luglio 1996 con la quale è stato stabilito l’importo dovuto da __________ a titolo di premi assicurativi arretrati per un totale di fr. 2’018.30, decisione non impugnata dall’assicurato, costituisce di principio valido titolo esecutivo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 133, n. 3);

che controverso nel caso concreto è il quesito di sapere se questa decisione basti a rendere esigibile il credito dell’istante;

che a questo proposito occorre rilevare che l’esigibilità del credito deve essere data già al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione e non solo al momento dell’inoltro dell’istanza di rigetto dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., §

155 e § 14);

che ciò basta a giustificare l’accoglimento dell’eccezione dell’escusso circa l’inesigibilità del credito avversario in quanto basato su una decisione (22 luglio 1996) prolata dopo l’emissione del PE (18 giugno 1996);

che pertanto il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’erronea applicazione del diritto materiale, deve essere respinto;

che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate indennità di questa sede;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

1. ll ricorso per cassazione 27 marzo 1997 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria