Appeal Regarding Provisional Setting Aside of Opposition to Execution for Rental Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's rejection of their request for the provisional setting aside of an opposition to an execution proceeding initiated to collect an amount related to a rental contract for equipment, arguing the initial rejection was erroneous. The appellate court upheld the rejection, reasoning that provisional setting aside of opposition under the relevant execution law requires a clear, explicit, and unequivocal acknowledgment of debt by the debtor in a public deed or private writing, and the submitted delivery note, which merely attested to the goods being handed over, did not constitute such a valid acknowledgment of debt as it lacked the debtor's express intent to pay the claimed sum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 82 LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, TarLEF; Appeal Regarding Provisional Setting Aside of Opposition to Execution for Rental Debt: The appellate court upheld the rejection, reasoning that provisional setting aside of opposition under the relevant execution law requires a clear, explicit, and unequivocal acknowledgment of debt by the debtor in a public deed or private writing, and the submitted delivery note, which merely attested to the goods being handed over, did not constitute such a valid acknowledgment of debt as it lacked the debtor's express intent to pay the claimed sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to costs orders, governing the allocation of judicial costs.
Cited in the preamble to costs orders, governing the calculation of judicial costs.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00024 · Lugano 8 aprile 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 10 marzo 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 4 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza
6 dicembre 1996 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 dicembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’161.90 oltre accessori, importo corrispondente al valore di un apparecchio e materiale diverso forniti al convenuto sulla base di un contratto di noleggio;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti alcun valido riconoscimento di debito, non potendo a tal fine supplire il bollettino di consegna della merce (doc. I), che il convenuto peraltro sostiene di aver restituito;
che con il presente tempestivo ricorso, tradotto in lingua italiana così come imposto dall’art. 117 del Codice di procedura civile ticinese (CPC), __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente ripropone in questa sede la propria domanda di rigetto dell’opposizione;
che a prescindere dalla ricevibilità del ricorso, che contrariamente a quanto dispone l’art. 329 cpv. 2 CPC non indica nessun motivo di cassazione, in particolare non muove nessun rimprovero all’operato del primo giudice, lo stesso si rileva comunque infondato anche nel merito;
che infatti, secondo l’art.
82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che in concreto, dalla documentazione prodotta dall’istante non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che in particolare, il bollettino (doc. I) sul quale l’istante fonda la sua domanda, attesta semplicemente la consegna della merce al convenuto ma non l’intenzione di quest’ultimo di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo fatto valere in giudizio, che peraltro neppure figura in modo leggibile sul citato documento;
che quindi, in difetto di un valido riconoscimento di debito
il pretore ha correttamente respinto l’istanza della ricorrente;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia:
1. Il ricorso di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria