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16.1997.20 • TRAC TI 16.1997.20 Generato dall'IA

Debtor's Opposition to Payment Order in Summary Execution Procedure

Numero d'incarto 16.1997.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a summary execution procedure concerning a debt for unpaid rent, the lower court provisionally rejected the debtor's opposition to the payment order. The debtor subsequently submitted a writing not addressed as a formal appeal, indicating an intent to oppose payment based on a contract termination and a counterclaim for damages. The appellate court reasoned that since the debtor expressed no intention to appeal the prior judgment, the submitted writing must be returned to the lower court for it to determine if the document should be treated as a request to disown the debt.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 1; Debtor's Opposition to Payment Order in Summary Execution Procedure: The debtor subsequently submitted a writing not addressed as a formal appeal, indicating an intent to oppose payment based on a contract termination and a counterclaim for damages. The appellate court reasoned that since the debtor expressed no intention to appeal the prior judgment, the submitted writing must be returned to the lower court for it to determine if the document should be treated as a request to disown the debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito risoluzione di contratto domanda riconvenzionale censure procedurali decreto penale intenzione di rimpatrio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 66 cpv. 1
The decision explicitly states that it is exempt from taxes and expenses (costs).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1

The decision explicitly states that it is exempt from taxes and expenses (costs).

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00020 · Lugano 17 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire sullo scritto 21 febbraio 1997 di

__________

nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui promossa con istanza 8 dicembre 1996 da

__________

e decisa con sentenza 7 febbraio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 7 febbraio 1997 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, accogliendo l’istanza 8 dicembre 1996 inoltrata da __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Locarno notificatogli per il recupero di fr. 1’400.- oltre accessori a saldo delle pigioni rimaste insolute per i mesi di novembre e dicembre 1996;

che con scritto del 21 febbraio 1997, che non è stato trasmesso alla controparte, __________ ha manifestato di volersi opporre al pagamento dell’importo posto in esecuzione poichè l’importo non sarebbe dovuto -stante la disdetta del contratto da lui notificatae al quale egli sembrerebbe comunque opporre in compensazione un credito di fr. 700.-- a titolo di risarcimento danni;

che dalla lettura di questo scritto si evince che __________ non è intenzionato a ricorrere contro il giudizio pretorile;

che di conseguenza lo scritto 21 febbraio 1997 va ritornato alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città affinché abbia ad occuparsi del medesimo, in particolare verificando se lo stesso debba eventualmente essere considerato come un’istanza di disconoscimento del debito;

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. Lo scritto 21 febbraio 1997 di __________ viene ritornato - con l’incarto - alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria