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16.1997.2 • TRAC TI 16.1997.2 Generato dall'IA

Cassation Appeal on Procedural Violations and Evidentiary Admissibility in Debt Collection

Numero d'incarto 16.1997.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal court accepted a cassation appeal challenging a lower court decision that granted a creditor the payment for two scarves, finding that the lower court failed to consider the debtor's challenges regarding the debt's existence and the creditor's standing to sue, and crucially, violated fundamental procedural rules. The court reasoned that the lower court improperly admitted a written statement from a shop employee without the required oath or opportunity for the parties to question the witness, rendering the evidence inadmissible, and further violated the right to be heard by issuing a judgment without holding a final discussion following the irregular evidentiary stage, thus requiring the annulment of the decision and referral for a new trial adhering to proper procedure.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 235 cpv. 1 CPC, Art. 4 Cost, Art. 297 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 142 lett. b CPC; Cassation Appeal on Procedural Violations and Evidentiary Admissibility in Debt Collection: The court reasoned that the lower court improperly admitted a written statement from a shop employee without the required oath or opportunity for the parties to question the witness, rendering the evidence inadmissible, and further violated the right to be heard by issuing a judgment without holding a final discussion following the irregular evidentiary stage, thus requiring the annulment of the decision and referral for a new trial adhering to proper procedure.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali incasso legittimazione a ricorrere motivi di cassazione diritto di essere sentito procedura civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal for cassation was accepted based on the provisions regulating cassation appeals.

art. 148 CPC

Cited for the allocation of costs (repetitions).

LTG

Cited in relation to costs, as per the reference made in the final deliberation section.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00002 · Lugano 14 luglio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1996 presentato da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 25 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 agosto 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 540.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 agosto 1996 __________, direttore della __________ a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 540.- pari al prezzo di due foulards acquistati dal convenuto;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto con l’istante per merce acquistata presso il negozio dallo stesso gestito;

che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, tra le quali una dichiarazione scritta dell’accaduto resa dalla venditrice del negozio __________, ha accolto la pretesa dell’istante;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provato il credito avversario malgrado le contestazioni allo stesso contrapposte, e neppure considerate dal giudice e nonostante l’istante non fosse neppure legittimato a far valere la pretesa non essendone il titolare; egli lamenta inoltre la violazione di norme di diritto procedurale con riferimento all’assunzione da parte del giudice di una testimonianza scritta sulla quale le parti non hanno potuto esprimersi;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che a prescindere dalla valutazione sul merito della controversia, con particolare riferimento alle contestazioni sollevate dal convenuto circa l’esistenza del credito avversario e la legittimazione dell’istante (contestazioni alle quali il primo giudice non ha accennato in sentenza rendendo così un giudizio carente dal punto di vista della motivazione), la sentenza deve in ogni caso essere annullata poiché il giudice di pace ha disatteso norme di procedura fondamentali;

che innanzi tutto, per quanto attiene all’assunzione della teste __________, avvenuta in forma scritta senza che alla teste sia stato deferito il giuramento (art. 235 cpv. 1 CPC) e senza che le parti abbiano potuto porle eventuali domande, le modalità seguite sono ignote al Codice di procedura civile ticinese, ragione per la quale la prova come tale non può essere considerata ai fini del giudizio: l'art. 238 bis CPC prevede infatti la nullità della testimonianza in caso di inosservanza delle norme di assunzione e di audizione dei testi;

che oltre a non aver ossequiato le formalità che regolano l’assunzione dei testimoni, prolando la sentenza senza ulteriori formalità il primo giudice ha violato il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), in particolare in merito al contenuto della dichiarazione __________, ciò che corrisponde anche a una violazione dell'art.

297 cpv. 1 CPC, nell'ambito della procedura specifica;

che scopo del dibattimento finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso, ancorché in modo irregolare, nella fase istruttoria, dopo di che - e solo allora - il giudice può procedere all’emanazione del proprio giudizio;

che l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce non solo motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC, ma comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;

che tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio da prolarsi previa regolare assunzione della teste _________ e successiva discussione finale (art. 332 cpv.

2 CPC);

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta

del giudice di prima istanza (II CCA 26 settembre 1994 in re F. SA/I.;I CCA 27 settembre 1993 in re P./O.), mentre la controparte non può essere

considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione viziata

(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 2 dicembre 1996 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza

25 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria