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16.1997.158 • TRAC TI 16.1997.158 Generato dall'IA

Negligent Legal Representation and Failure to Prove Causation for Time-Barred Claim

Numero d'incarto 16.1997.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought damages from their former legal representative for the negligent handling of a claim stemming from a traffic accident, specifically alleging that the lawyer allowed the procedural deadlines to lapse, causing the original action to be struck from the rolls and the claim to subsequently prescribe. The lower court rejected the claim because, despite the admitted negligence of the representative, the claimant failed to prove the necessary causal link between that negligence and the ultimate loss of the right to compensation, reasoning that the claimant, being aware of the prescription period, could and should have refiled the action in a timely manner after the mandate was terminated, particularly since reintroduction of the case was procedurally possible and the opposing party had offered a waiver regarding the prescription defense.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 398 CO, Art. 97 CO, Art. 135 CO, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Negligent Legal Representation and Failure to Prove Causation for Time-Barred Claim: The lower court rejected the claim because, despite the admitted negligence of the representative, the claimant failed to prove the necessary causal link between that negligence and the ultimate loss of the right to compensation, reasoning that the claimant, being aware of the prescription period, could and should have refiled the action in a timely manner after the mandate was terminated, particularly since reintroduction of the case was procedurally possible and the opposing party had offered a waiver regarding the prescription defense.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni rappresentanza legale causalità dell'infortunio violazione negligente dei doveri prova insufficiente dell'aggravamento clinico diritti procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This article concerns the grounds for cassation appeal, which the court used to rule on the appeal.

art. 148 CPC

This article is cited in the final orders regarding the calculation and assessment of court costs.

LTG

This law is cited in the final orders regarding the basis for setting the judicial fee (tassa di giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00158 · Lugano 6 aprile 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 19 novembre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 maggio 1996 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’966.05 a titolo di risarcimento

danni, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 28 maggio 1996 __________ ha convenuto in giudizio l’avvocato __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’966.05 quale risarcimento dei danni subiti a dipendenza della negligente conduzione di un mandato ad opera del legale al quale si era rivolto nel 1988 affinché lo patrocinasse in un’azione promossa nei confronti di __________, responsabile di un incidente della circolazione accaduto il 25 maggio 1987. Il cliente rimprovera in particolare all'avvocato di aver lasciato trascorrere infruttuoso il termine di perenzione processuale di modo che la causa -introdotta con petizione 24 maggio 1989 (doc. L)- è stata stralciata dai ruoli con decreto 20 dicembre 1991 (doc. X), con conseguente prescrizione dell’azione: infatti, il nuovo legale al quale si era poi rivolto non ha avuto il tempo materiale di riproporre l’azione prima della scadenza del termine di prescrizione. A comprova dell’agire negligente dell’avv. _________ l’istante ha richiamato la decisione 13 aprile 1994 della Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (doc. BB) con la quale -in relazione a questo stesso mandatoé stata inflitta al legale una multa di fr. 1’000.- per violazione dei suoi obblighi nell’esercizio della professione.

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un nesso causale tra la violazione dei suoi doveri nei confronti del cliente e il danno da questi fatto valere, di cui contesta in ogni caso l’ammontare.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’avv. _________ responsabile del danno fatto valere dall’istante perchè, nonostante la negligente conduzione del mandato ad opera del legale, l’istante avrebbe potuto comunque riproporre la causa salvaguardando il termine di prescrizione.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il

diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto provato il danno cagionato dall’avv. _________ nonostante questi abbia manifestamente violato i suoi doveri professionali.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. A fondamento del proprio gravame il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto la sua domanda risarcitoria nonostante le risultanze istruttorie abbiano evidenziato la grave violazione da parte dell’avv. _________ dei suoi doveri nella conduzione del mandato affidatogli.

Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la sua istanza è stata respinta non perché mancava l’accertamento dell'agire anticontrattuale del legale, pacificamente ammesso anche da quest’ultimo, bensì perché mancava la prova del nesso di causalità tra questo agire e il danno da lui fatto valere.

Tra i requisiti di un’azione di risarcimento danni fondata su una responsabilità contrattuale quale quella del mandatario, vi è quello del nesso causale adeguato tra la violazione del contratto e il danno fatto valere dalla parte lesa (Weber, in. Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 398 CO). Il nesso di causalità adeguato è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’avverarsi del danno (Wiegand, in Comm. di Basilea, 1996, n. 41 ad art. 97 CO).

In concreto, le risultanze istruttorie non hanno permesso di evidenziare tale presupposto, ossia che a dipendenza della negligente conduzione del mandato ad opera del legale, l’istante sia stato privato della possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione alle conseguenze dell’incidente della circolazione.

Al contrario, poiché lo stralcio della causa per perenzione processuale non ha precluso alle parti la possibilità di reintrodurre il processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351, n. 2) e siccome l’istante medesimo era a conoscenza dell’esistenza del termine di prescrizione per la rivendicazione delle sue pretese (doc. J e Q), spettava semmai a quest’ultimo reagire con maggior tempestività. In altre parole, dal momento in cui ha revocato il mandato all’avv. __________, al più tardi da quando ha ricevuto per il tramite del suo nuovo patrocinatore lo scritto 20 giugno 1994 (doc. 2) con il quale il convenuto lo informava della rinuncia di controparte a sollevare la prescrizione sino al 30 giugno 1994 (doc. 1), l’istante avrebbe potuto e dovuto riproporre le sue domande risarcitorie bastando ad interrompere la prescrizione la semplice intimazione di un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO; Berti, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art.

135 CO). Ciò basta per escludere il nesso causale tra l’inadempienza del convenuto e il mancato riconoscimento all’istante delle sue pretese risarcitorie.

In quest’ottica, quindi, la conclusione del primo giudice che ha respinto l’istanza per difetto di un nesso causale tra l’operato del legale e il danno fatto valere in giudizio, non è arbitraria.

Per quanto attiene alla tassa di giustizia posta a carico dell’istante, il fatto che il pretore l'abbia calcolata utilizzando il criterio massimo consentito dalla LTG, ancorché opinabile date le circostanze del caso concreto e del fatto che il convenuto avrebbe potuto difendersi da solo senza far capo a un legale, non è arbitrario, rientrando comunque nei limiti previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 15).

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così essere respinto.

Alla controparte che non formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.-

b) spese fr. 50.-

fr. 400.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria