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16.1997.157 • TRAC TI 16.1997.157 Generato dall'IA

Appealability of Procedural Order Compelling Legal Representation

Numero d'incarto 16.1997.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a civil action seeking payment of professional fees, the lower court issued a decree ordering the defendant, who was medically incapacitated following eye surgery preventing her from reading or writing, to retain legal counsel within fifteen days or face the appointment of a state-appointed lawyer. The appellate court held the resulting appeal inadmissible because the lower court's order was merely a procedural decision compelling compliance with representation rules and not a final, appealable formal decree terminating the proceedings under the relevant statute; furthermore, the appeal was improperly filed by the defendant's relative who lacked the requisite authorization to act as her representative.

Regesto Legislator

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Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, Art. 313 bis CPC; Appealability of Procedural Order Compelling Legal Representation: The appellate court held the resulting appeal inadmissible because the lower court's order was merely a procedural decision compelling compliance with representation rules and not a final, appealable formal decree terminating the proceedings under the relevant statute; furthermore, the appeal was improperly filed by the defendant's relative who lacked the requisite authorization to act as her representative.

Parole chiave

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decisioni incidentali patrocinio gratuito spese legali azione creditoria impugnabilità della decisione di rinvio nomina del rappresentante Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural prerequisite lacking, leading to the inadmissibility of the appeal.

Art. 313 bis CPC

Cited as the basis allowing the Chamber to reject the appeal with a brief motivation without notifying the counterparty.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00157 · Lugano 18 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da

__________ rappr. da __________ contro

il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 luglio 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’038.40 oltre interessi nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di

Lugano,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 luglio 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’038.40 a saldo delle note emesse per prestazioni professionali da lui svolte a favore di quest’ultima;

che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);

che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal signor __________ -e da lui solo sottoscrittoin rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;

che in applicazione dell’art.

313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria