Appeal Dismissed: Incidental Procedural Order Not Subject to Cassation Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decree which, based on a medical certificate detailing a severe, prolonged eye condition following surgery that prevented reading and writing, ordered the party to retain legal counsel within fifteen days under penalty of having an official attorney appointed in a debt collection case regarding vehicle repair and rental fees. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decree was an incidental procedural order compelling retention of counsel, not a final formal decision that terminates the litigation, which is the only type of decision reviewable by cassation appeal, and further noted the appeal was improperly lodged by an undeclared representative of the party concerned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed: Incidental Procedural Order Not Subject to Cassation Review: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decree was an incidental procedural order compelling retention of counsel, not a final formal decision that terminates the litigation, which is the only type of decision reviewable by cassation appeal, and further noted the appeal was improperly lodged by an undeclared representative of the party concerned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked the procedural prerequisite contemplated by this article (the decision being appealed was not a final decision reviewable by cassation appeal).
Cited as the procedural basis allowing the court to reject the appeal with a brief motivation without notifying the counterparty because it was inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00156 · Lugano 18 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da
__________ rappr. da __________ contro
il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da
__________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’515.- oltre interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’515.- a saldo della fattura emessa il 18 novembre 1994 per spese di sosta, di noleggio di un veicolo sostitutivo e per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;
che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);
che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal signor __________ -e da lui solo sottoscrittoin rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che in applicazione dell’art.
313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria