Procedural Order on Legal Counsel Not Immediately Appealable
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a civil action seeking payment of approximately 1,905 monetary units for vehicle repairs, the lower court issued a decree ordering the defendant, who was medically incapacitated due to eye surgery preventing reading and writing, to retain legal counsel within 15 days or face court-appointed representation. The appellant challenged this decree via a petition for annulment, but the appellate court dismissed the petition as inadmissible because the lower court's order was merely a procedural, incidental decision regarding the necessity of legal representation, not a final formal decision that terminates the litigation, which is the sole prerequisite for an appeal under the relevant civil procedure code article; furthermore, the court noted the appeal would also be null because it was filed by an individual without the proper standing to act as the defendant's legal representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, Art. 313 bis CPC; Procedural Order on Legal Counsel Not Immediately Appealable: The appellant challenged this decree via a petition for annulment, but the appellate court dismissed the petition as inadmissible because the lower court's order was merely a procedural, incidental decision regarding the necessity of legal representation, not a final formal decision that terminates the litigation, which is the sole prerequisite for an appeal under the relevant civil procedure code article; furthermore, the court noted the appeal would also be null because it was filed by an individual without the proper standing to act as the defendant's legal representative.
Parole chiave
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Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the decision being appealed was procedural and not a final decision subject to cassation appeal.
Cited as the procedural basis allowing the Chamber to reject the appeal without notifying the opposing party due to its inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00155 · Lugano 18 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da
__________ rappr. da __________ contro
il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’905.- oltre interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’905.- a saldo delle fatture emesse il 20 e 21 giugno 1994 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;
che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);
che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato da __________ -e da lui solo sottoscrittoin rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della stessa non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che in applicazione dell’art.
313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia;
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ e è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria