Appeal on Dismissal of Claim and Counterclaim with Denial of Compensation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that dismissed both the initial claim for payment of CHF 6,820 plus accessories and the defendant's counterclaim, without awarding costs or compensation to the appealing party despite the initial claimant being the party that ultimately failed in their main request due to a procedural deficiency. The court upheld the appeal, reasoning that the original claimant was the substantially losing party because their claim was rejected, and under the relevant procedural rule, the losing party must reimburse the successful party for expenses, thus overturning the lower court's omission regarding compensation and awarding a nominal indemnity to the successful appellant for the prior proceeding, while also awarding a small indemnity for the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal on Dismissal of Claim and Counterclaim with Denial of Compensation: The court upheld the appeal, reasoning that the original claimant was the substantially losing party because their claim was rejected, and under the relevant procedural rule, the losing party must reimburse the successful party for expenses, thus overturning the lower court's omission regarding compensation and awarding a nominal indemnity to the successful appellant for the prior proceeding, while also awarding a small indemnity for the appeal itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part (II) regarding the costs of the appeal judgment.
Cited in the preamble to the ruling concerning costs/fees for the appeal procedure.
Cited in the preamble to the ruling as the general procedural basis for the cassation appeal judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00154 · Lugano 17 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’820.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande respinte in ordine dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 settembre 1997 __________, di __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’820.- a titolo di provvigioni e rifusione spese, al quale il convenuto si è opposto facendo valere una pretesa riconvenzionale di fr. 1’230.- oltre accessori;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la carenza di un presupposto processuale a carico dell'istante, ha respinto in ordine l’istanza nonché la domanda riconvenzionale, senza procedere al prelievo di tasse e spese di giustizia e neppure all'assegnazione di ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l‘annullamento del dispositivo n. 3 siccome non gli assegna ripetibili nonostante la soccombenza di parte istante;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art 148 cpv.
1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili;
che in concreto è indubbio che soccombente, comunque maggiormente soccombente, è la parte istante che si è vista respingere, ancorché per motivi di natura formale, la sua domanda di pagamento di fr. 6’820.-;
che la sentenza pretorile, laddove non evidenzia nessun motivo per il quale si giustificherebbe di derogare al principio della soccombenza, deve essere annullata siccome arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 148);
che al convenuto deve pertanto essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo cagionatogli, indennità destinata a compensare il solo dispendio di tempo non essendo ipotizzabile l’applicazione della TOA non trattandosi di persona rappresentata in giudizio (Rep 1990 210);
che data la particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al suo dispositivo no.3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
3.*Non si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette, che restano a carico di chi le ha anticipate.*
*L’istante verserà al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
__________ di __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria