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16.1997.152 • TRAC TI 16.1997.152 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Payment Defense

Numero d'incarto 16.1997.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a lower court's decision to definitively reject their opposition to the enforcement of a municipal tax claim, arguing the debt had already been settled by their spouse, but the appellate court dismissed the appeal because the taxpayer failed to appear at the lower court hearing to present this defense, and the submitted documents, including a final tax assessment and apportionment decision, constituted a valid executive title for the debt, meaning that arguments regarding payment raised for the first time on appeal were untimely and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 387 cpv. 2 CPC, Art. 84 cpv. 2 LEF, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 326 cpv. 2 LT, Art. 243 vLT; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Payment Defense: che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

Parole chiave

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debiti fiscali credito in esecuzione esecuzione della tassazione fiscale accordo fiscale preliminare mezzo di pagamento deposito tardivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 387 cpv. 2 CPC
Art. 84 cpv. 2 LEF
che al proposito il richiamo all’art. 84 cpv. 2 LEF non è pertinente rilevando la procedura di rigetto dell’opposizione dal diritto cantonale (Cometta in Rep 1989 p.
Art. 80 LEF
2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
Art. 81 LEF
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
Art. 326 cpv. 2 LT
222 della previgente LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art.
Art. 243 vLT
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
Art. 269 vLT
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision was cited in the preamble before the final orders and relates to the procedure of the cassation appeal, which was rejected.

art. 148 CPC

This provision was cited for the determination of costs, which were imposed on the appellant in the final orders.

OTLEF

This provision was cited concerning costs (referring to cantonal law on court fees) for the determination of costs imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00152 · Lugano 5 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 24 novembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 20 ottobre 1997 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 804.-, corrispondenti all’imposta comunale 1991 oltre interessi e accessori;

che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 20 settembre 1993 relativa all’imposta cantonale 1991-92 (doc. B) e la decisione di riparto dell’imposta tra moglie e marito relativa al medesimo biennio (doc. C), regolarmente passate in giudicato, nonché la bolletta di imposta notificata alla convenuta con il calcolo dell’imposta comunale dovuta (doc. D);

che all’udienza di contraddittorio la convenuta non è comparsa, non potendo valere quale presa di posizione all’istanza il suo scritto 3 novembre 1997, nonché la documentazione allo stesso allegata, incombendo al convenuto l’obbligo di esporre in sede di udienza le proprie allegazioni e contestazioni e di produrre la documentazione a sostegno della sua tesi difensiva (art. 387 cpv. 2 CPC e 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 387);

che al proposito il richiamo all’art. 84 cpv. 2 LEF non è pertinente rilevando la procedura di rigetto dell’opposizione dal diritto cantonale (Cometta in Rep 1989 p. 331);

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 11 dicembre 1997, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto l’istanza nonostante il debito per imposte fosse già stato soluto dal marito;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.

80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);

che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 222 della previgente LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;

che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

che nella concreta fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione l’ente pubblico ha prodotto la decisione di riparto dell’imposta tra coniugi relativa al biennio 1991-92 (doc. C) regolarmente passata in giudicato e che come detto costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, oltre al conteggio dell’imposta comunale di cui al doc. D, bolletta d'imposta -cresciuta in giudicatosulla quale figurano tutti i dati necessari per il calcolo del dovuto, ossia l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 1’005.-, pari all’imposta per il periodo dall’1.3.1991 al 31.12.1991 calcolata sulla base dell’imposta cantonale annua di fr. 1’207.80, doc. C), nonché il moltiplicatore di imposta in vigore nel Comune di __________ nel 1991 (80%);

che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.

219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;

che poiché la documentazione allegata all’istanza -alla quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittoriocostituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, la sentenza del primo giudice non può che essere confermata;

che di nessun conforto alla tesi della ricorrente è la sua eccezione di estinzione del debito siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC);

che anche la censura relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei rimedi di diritto è destituita di fondamento non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);

che pure improponibile è la proposta di assunzione di nuove prove formulata dalla ricorrente siccome estranea al rimedio della cassazione;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 di __________ è respinto.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico di __________.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria