Opposition to Enforcement Based on Extinguished Salary Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought the definitive rejection of an opposition to an enforcement procedure based on a judicial settlement agreement for unpaid salary claims, where the opposing party claimed the debt was extinguished by a subsequent payment of an advance as a final settlement. The appellate court reasoned that the lower court erred by not accepting a later, undisputed written declaration, wherein the creditor accepted the lesser payment as full settlement, as sufficient documentary proof of debt extinction in the summary proceeding, thus finding that the initial decision improperly rejected the opposition only partially, and consequently, the appellate court granted the appeal, quashed the lower court's decision, and rejected the request for definitive rejection of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 80 cpv. 2 LEF, Art. 341 CO, Art. 332 cpv. 2 CPC; Opposition to Enforcement Based on Extinguished Salary Claim: The appellate court reasoned that the lower court erred by not accepting a later, undisputed written declaration, wherein the creditor accepted the lesser payment as full settlement, as sufficient documentary proof of debt extinction in the summary proceeding, thus finding that the initial decision improperly rejected the opposition only partially, and consequently, the appellate court granted the appeal, quashed the lower court's decision, and rejected the request for definitive rejection of the opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for accepting the appeal and ruling on the merits.
Cited as the basis allowing the Court to decide the merits after accepting the appeal.
Cited as the basis for determining procedural costs for the lower court judgment.
Cited regarding the determination of costs for the lower court judgment.
Cited as the basis for determining procedural costs for the appeal judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00151 · Lugano 12 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________ contro
la sentenza 26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 novembre 1997 da
__________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 7 novembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’000.-. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la transazione giudiziale 17 luglio 1997 (doc. A) con la quale __________ si è dichiarato d’accordo di liquidare le pretese salariali del suo ex dipendente __________ con il pagamento di fr. 11’000.-, importo sul quale il convenuto ha versato unicamente un acconto di fr. 4’000.-.
Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito con il pagamento dell’importo di fr. 4’000.-, importo che l’istante ha accettato a saldo delle proprie pretese salariali e non a titolo di acconto (doc. 1).
2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto, in quanto non sufficientemente comprovata, l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso. Il primo giudice, non considerando quale valida prova dell’estinzione del debito la dichiarazione di cui al doc. 1, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ limitatamente al credito esigibile di fr. 4’000.- (doc. D).
3. Con il presente tempestivo gravame al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 dicembre 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare di non aver considerato provata l’eccezione di estinzione del debito nonostante il chiaro tenore della dichiarazione 12 settembre 1997 (doc. 1) la cui validità e veridicità non è stata contestata neppure dall’istante.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.).
Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Per l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.
Nella fattispecie, non è contestato che la transazione giudiziale 17 luglio 1997 (doc. A) sottoscritta dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Controverso è per contro il fatto di sapere se il convenuto abbia o meno provato di aver estinto il suo debito nei confronti del suo ex dipendente per le pretese salariali fatte valere da quest’ultimo.
L’estinzione del debito può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa ma anche in altro modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149). Trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, l’eccezione di estinzione del debito deve essere comprovata mediante documenti non bastando la sua verosimiglianza (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 142).
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la dichiarazione 12 settembre 1997 (doc. 1) con la quale __________ e dichiara di accettare il pagamento di fr. 4’000.- a saldo delle sue pretese salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro __________, costituisce una prova documentale sufficiente dell’avvenuta estinzione del debito da parte di quest’ultimo.
Infatti, a prescindere dalle motivazioni che hanno indotto l’istante a sottoscrivere questa dichiarazione, la stessa -che non è stata eccepita di falso o di nullitàdeve essere considerata quale valida deroga al precedente accordo concluso il 17 luglio 1997, nel senso che l’istante ha accettato il pagamento di fr. 4’000.- a saldo delle sue pretese. Il tenore della dichiarazione di cui al doc. 1 fa esplicito riferimento alla transazione giudiziale 17 luglio 1997 ciò che dimostra che l’istante era a conoscenza del fatto che accettando il pagamento a saldo di fr. 4’000.- rinunciava a fr. 7’000.-: ciò basta per togliere efficacia alla precedente transazione ai fini della procedura di rigetto dell'opposizione. Nulla giova alla tesi di parte istante il richiamo alle modalità di pagamento di cui allo scritto 2 settembre 1997 (doc. D), non trattandosi di condizioni pattuite dalle parti ma bensì di semplici indicazioni del legale dell’istante. Di nessun conforto alla tesi di quest’ultimo non è neppure il suo successivo scritto 24 settembre 1997 (doc. I), che in quanto dichiarazione di parte non basta a inficiare il chiaro contenuto delle dichiarazione 12 settembre 1997 con la quale egli si è dichiarato pienamente tacitato nei confronti del convenuto.
Per quanto attiene alle ulteriori contestazioni dell’istante secondo le quali controparte avrebbe approfittato del suo stato di bisogno per fargli sottoscrivere la dichiarazione controversa, a prescindere dalla loro proponibilità in una procedura di rigetto dell’opposizione, le stesse sono rimaste allo stadio di puro parlato e non possono quindi inficiare il contenuto della dichiarazione di cui al doc. 1 che come tale deve ritenersi valida ed efficace tra le parti, né verosimilmente contraria all'art. 341 CO.
Alla luce di quanto sopra esposto, dovendosi ritenere quale sufficiente prova dell’estinzione del debito posto in esecuzione la dichiarazione sottoscritta dall’istante il 12 settembre 1997,
l’istanza di rigetto dell’opposizione deve essere respinta.
6. Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il motivo di cassazione invocato, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.*L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.- a titolo di ripetibili*.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria