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16.1997.150 • TRAC TI 16.1997.150 Generato dall'IA

Late Appeal Dismissal in Lumber Payment Dispute

Numero d'incarto 16.1997.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court decision that granted a claim for payment of approximately 4,260 currency units related to a lumber supply invoice, rejecting the appellant's unproven counterclaim for set-off. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the 20-day appeal period, calculated based on the recognized notification date of November 8, 1997, expired before the appeal's filing date of November 30, 1997, adhering to the principle that notification of registered mail deemed delivered upon actual pickup or the seventh day of postal holding, and further noting the appeal was substantively non-compliant with procedural requirements regarding content and language.

Regesto Legislator

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Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 117 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Late Appeal Dismissal in Lumber Payment Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the 20-day appeal period, calculated based on the recognized notification date of November 8, 1997, expired before the appeal's filing date of November 30, 1997, adhering to the principle that notification of registered mail deemed delivered upon actual pickup or the seventh day of postal holding, and further noting the appeal was substantively non-compliant with procedural requirements regarding content and language.

Parole chiave

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atto tardivo domanda riconvenzionale notificazione della decisione compensazione dei crediti presupposto processuale opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the orders, establishing the legal basis for the cassation proceedings that resulted in the rejection of the appeal.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the orders as the basis for the decision regarding costs.

LTG

Cited in the preamble to the orders as the basis for the decision regarding court fees (tasse).

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00150 · Lugano 11 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 30 novembre 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 25 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza

7 giugno 1996 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’260.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene al tasso degli interessi di mora ridotto a quello legale del 5%;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 7 giugno 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’260.- a saldo della fattura emessa il 3 novembre 1995 per la fornitura di legname (doc. B) a quest’ultimo, pretesa alla quale il convenuto si è opposto opponendo in compensazione un proprio credito di fr. 6’455.-;

che con il querelato giudizio il pretore, respinta in quanto non comprovata la pretesa opposta in compensazione dal convenuto, ha accolto l’istanza;

che con scritto 30 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di

20 giorni;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);

che nella concreta fattispecie poiché la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente l’8 novembre 1997, come dallo stesso riconosciuto, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 novembre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni era scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività e dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto non conforme alle esigenze di contenuto di cui all’art.

329 cpv. 2 CPC: esso non indica infatti le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 30 novembre 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria