Enforceability Opposition Admissibility Finality
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court decision that declared an opposition to a debt enforcement proceeding inadmissible because the debtor's claim of not having achieved better fortune was not deemed plausible. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant enforcement law, the lower court's ruling on the admissibility of an opposition based on lack of improved fortune is final and precludes ordinary or extraordinary legal remedies, confirming that the court could not review the merits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 265a LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Enforceability Opposition Admissibility Finality: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant enforcement law, the lower court's ruling on the admissibility of an opposition based on lack of improved fortune is final and precludes ordinary or extraordinary legal remedies, confirming that the court could not review the merits of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article, which states that the decision on the admissibility of the opposition is final.
Cited in the reasoning regarding the possibility of rejecting the appeal without notification to the counterparty if it is inadmissible (although not explicitly cited in the operative part, it is relevant to the procedural decision made).
Cited in the reasoning as the basis for applying Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure (although not explicitly cited in the operative part, it is relevant to the procedural decision made).
Testo completo
Incarto n. 16.97.00144 · Lugano 28 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da
__________ contro
la sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 10 ottobre 997 da
__________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 4 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dalla __________ per l’incasso di fr. 2’814.05 oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile;
che con atto ricorsuale 19 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinaridel diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);
che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;
che a titolo abbondanziale va rilevato che se il ricorrente, come pretende, non è stato in grado di tutelare convenientemente i propri interessi, avrebbe avuto la possibilità di farsi patrocinare, chiedendo -se del casodi essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;
che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 19 novembre 1997 di __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria