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16.1997.141 • TRAC TI 16.1997.141 Generato dall'IA

Condominium Association v. Minor Co-owners: Nullity of Judgment Against Unrepresented Minors

Numero d'incarto 16.1997.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case concerned an appeal seeking the nullity of a lower court decision that had awarded a condominium owners' association payment for condominium contributions and the final registration of a legal mortgage against the property belonging to two minor co-owners, who were unrepresented because their interests conflicted with those of their parents, necessitating the appointment of a representative curator. The reviewing court reasoned that since the original lawsuit and subsequent judgment were issued against minors lacking legal capacity to stand trial, violating a fundamental procedural prerequisite, the judgment was absolutely null, mandating its annulment and the return of the case to the first instance court for proper service upon the minors' legal representative.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, art. 97 n. 4 CPC, art. 13 e 14 CC; Condominium Association v. Minor Co-owners: Nullity of Judgment Against Unrepresented Minors: The reviewing court reasoned that since the original lawsuit and subsequent judgment were issued against minors lacking legal capacity to stand trial, violating a fundamental procedural prerequisite, the judgment was absolutely null, mandating its annulment and the return of the case to the first instance court for proper service upon the minors' legal representative.

Parole chiave

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nullità procedurale difetto di legittimazione dell'associazione dovere procedurale condizione giuridica del minorenne motivo di revisione proprietà per piani Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Although not explicitly cited in the dispositive, the ruling's grounds rely on the nullity of acts due to lack of procedural prerequisites, which is the foundation for the annulment order.

art. 142 cpv. 2 CPC

Although not explicitly cited in the dispositive, the ruling's grounds rely on the duty to raise the nullity of the act ex officio, which is the foundation for the annulment order.

art. 97 n. 4 CPC

Although not explicitly cited in the dispositive, the ruling's grounds rely on the judge's duty to examine procedural prerequisites, including party capacity, which justifies the annulment.

art. 38 cpv. 1 CPC

Although not explicitly cited in the dispositive, the ruling's grounds rely on the definition of procedural capacity, which justifies the annulment based on the parties' minority.

art. 13 e 14 CC

Although not explicitly cited in the dispositive, the ruling's grounds rely on the fact that the parties lacked the prerequisite of majority age, justifying the annulment.

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

This article defines nullity due to lack of procedural prerequisites, which is the basis for annulling the previous judgment (Order 1).

art. 142 cpv. 2 CPC

This article establishes the ex officio nature of raising nullity, justifying the court's decision to annul the judgment (Order 1).

art. 97 n. 4 CPC

This article outlines the court's duty to examine procedural prerequisites, which validates the ground for annulling the judgment (Order 1).

art. 38 cpv. 1 CPC

This article defines procedural capacity, the lack of which (due to minority) is the substantive reason for annulling the judgment (Order 1).

art. 13 e 14 CC

These articles define legal capacity (majority age), the absence of which in the defendants justifies the annulment of the judgment (Order 1).

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

This provision is cited implicitly through the reference to Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC in the reasoning leading to Order 1.

art. 142 cpv. 2 CPC

This provision is cited implicitly through the reference to Art. 142 cpv. 2 CPC in the reasoning leading to Order 1.

art. 97 n. 4 CPC

This provision is cited implicitly through the reference to Art. 97 n. 4 CPC in the reasoning leading to Order 1.

art. 38 cpv. 1 CPC

This provision is cited implicitly through the reference to Art. 38 cpv. 1 CPC in the reasoning leading to Order 1.

art. 13 e 14 CC

These provisions are cited implicitly through the reference to Art. 13 e 14 CC in the reasoning leading to Order 1.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00141 · Lugano 22 dicembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato nella forma della domanda di accertamento di nullità da

__________ rappr. dal curatore avv. __________ contro

la sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. IU. 95.01425), nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 novembre 1995 da

Comunione dei Comproprietari del Condominio __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’900.- oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD di _________ di proprietà delle convenute, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 21 novembre 1995 la Comunione dei comproprietari del Condominio _________ ha convenuto in giudizio le sorelle _________ e __________, comproprietarie della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD _________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’615.70 corrispondenti alla seconda rata dei contributi condominiali dovuti per il periodo 1994/95, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

che con sentenza 12 dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dalle convenute che non hanno presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 13 novembre 1997, presentato quale domanda di accertamento di nullità sussidiariamente di annullamento, l’avv. __________, agendo nella sua qualità di curatore delle minorenni _________ e __________ -alle quali è stata istituita una curatela di rappresentanza a tutela dei loro interessi venutisi a trovare in collisione con quelli dei genitori (doc. A)- ha chiesto che venisse accertata la nullità del querelato giudizio in quanto prolato nei confronti di minorenni, non rappresentate nel procedimento di merito;

che con scritto 9 dicembre 1997 la controparte comunica di rinunciare a formulare osservazioni al gravame;

che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF

4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc);

che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie poiché il problema della capacità processuale delle ricorrenti, evidenziato con il presente gravame, sussisteva già al momento della loro citazione alla discussione dell’istanza 21 novembre 1995 ed è perdurato fino all’emanazione della sentenza;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti;

che l’art. 38 cpv. 1 CPC riconosce la capacità processuale alle persone aventi l’esercizio dei diritti civili;

che nella concreta fattispecie è pacifico che alle convenute _________ e __________, nate rispettivamente nel __________ e __________, difettava la capacità processuale, non verificandosi il presupposto della maggiore età (art. 13 e 14 CC);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che quindi, poichè la nullità dell’atto deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, pronunciata e intimata a minorenni così come la citazione per il contraddittorio (dal quale evidentemente le convenute sono rimaste assenti), devono essere annullate e gli atti ritornati al primo giudice affinché riprenda la procedura effettuando una regolare notifica dell’istanza a chi abbia qualità di rappresentare in giudizio le minori _________ e __________;

che vista la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia né si assegnano ripetibili alle ricorrenti;

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. La sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 e all’Ufficio dei registri di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria