Condominium Fees Against Minors Nullified for Lack of Procedural Capacity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA condominium association obtained a lower court judgment against two co-owners, compelling payment of condominium fees and the definitive registration of a legal mortgage against their property share, based on uncontested evidence as the co-owners failed to appear. The appellate court accepted a subsequent appeal, acting as an exceptional review for nullity, because the original defendants were minors lacking procedural capacity at the time of the initial proceedings, which mandates a nullity of the proceedings and judgment, requiring the case to be returned to the first instance judge for proper notification to the minors' legal representatives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, art. 97 n. 4 CPC, art. 13 e 14 CC, art. 108 al. 1 let. a LTF; Condominium Fees Against Minors Nullified for Lack of Procedural Capacity: The appellate court accepted a subsequent appeal, acting as an exceptional review for nullity, because the original defendants were minors lacking procedural capacity at the time of the initial proceedings, which mandates a nullity of the proceedings and judgment, requiring the case to be returned to the first instance judge for proper notification to the minors' legal representatives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the basis for the nullity of procedural acts when essential procedural prerequisites are missing, which supports the main ground for annulment (Art. 142 cpv. 2 CPC).
Cited to support the obligation to review the nullity of the previous judgment ex officio, leading to its annulment.
Cited to establish the judge's power to examine procedural prerequisites, including party capacity, at any stage of the proceedings, supporting the ground for nullity.
Cited to define legal capacity to sue, which was lacking for the defendants, forming the substantive reason for the procedural nullity.
Cited to confirm that the defendants lacked majority and thus procedural capacity, supporting the annulment of the previous decision.
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Testo completo
Incarto n. 16.97.00140 · Lugano 22 dicembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato nella forma della domanda di accertamento di nullità da
__________ rappr. dal curatore avv. __________ contro
la sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. IU. 95.01424), nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 novembre 1995 da
Comunione dei Comproprietari del Condominio __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’900.- oltre accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD di _________ di proprietà delle convenute, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 novembre 1995 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha convenuto in giudizio le sorelle _________ e __________, comproprietarie della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD _________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’900.- corrispondenti alla prima rata dei contributi condominiali dovuti per il periodo 1995/96, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;
che con sentenza 12 dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dalle convenute che non hanno presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 13 novembre 1997, presentato quale domanda di accertamento di nullità sussidiariamente di annullamento, l’avv. __________, agendo nella sua qualità di curatore delle minorenni _________ e __________ -alle quali è stata istituita una curatela di rappresentanza a tutela dei loro interessi venutisi a trovare in collisione con quelli dei genitori (doc. A)- ha chiesto che venisse accertata la nullità del querelato giudizio in quanto prolato nei confronti di minorenni, non rappresentate nel procedimento di merito;
che con scritto 9 dicembre 1997 la controparte comunica di rinunciare a formulare osservazioni al gravame;
che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF
4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc);
che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie poiché il problema della capacità processuale delle ricorrenti, evidenziato con il presente gravame, sussisteva già al momento della loro citazione alla discussione dell’istanza 21 novembre 1995 ed è perdurato fino all’emanazione della sentenza;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti;
che l’art. 38 cpv. 1 CPC riconosce la capacità processuale alle persone aventi l’esercizio dei diritti civili;
che nella concreta fattispecie è pacifico che alle convenute _________ e __________, nate rispettivamente nel __________ e __________, difettava la capacità processuale, non verificandosi il presupposto della maggiore età (art. 13 e 14 CC);
che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che quindi, poiché la nullità dell’atto deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, pronunciata e intimata a minorenni così come la citazione per il contraddittorio (dal quale evidentemente le convenute sono rimaste assenti), devono essere annullate e gli atti ritornati al primo giudice affinché riprenda la procedura effettuando una regolare notifica dell’istanza a chi abbia qualità di rappresentare in giudizio le minori _________ e __________;
che vista la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia né si assegnano ripetibili alle ricorrenti;
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. La sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 e all’Ufficio dei registri di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria