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16.1997.138 • TRAC TI 16.1997.138 Generato dall'IA

Condominium Association v. Minors Lacking Procedural Capacity

Numero d'incarto 16.1997.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Condominium Association sued two individuals to collect CHF 4,698.55 in condominium fees and secure a legal mortgage, resulting in a default judgment in their favor by the lower court since the defendants did not appear. The appeal court, acting on a nullity request filed by a court-appointed curator for the minors (who were the defendants), annulled the lower court's decision because the original proceedings were conducted against minors lacking procedural capacity, which constitutes a fundamental defect that the appellate court must address *ex officio*, thus requiring the case to return to the first instance judge for proper representation and notification.

Regesto Legislator

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Art. 38 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, art. 97 n. 4 CPC, art. 13 e 14 CC, Art. 66 al. 1 LTF; Condominium Association v. Minors Lacking Procedural Capacity: The appeal court, acting on a nullity request filed by a court-appointed curator for the minors (who were the defendants), annulled the lower court's decision because the original proceedings were conducted against minors lacking procedural capacity, which constitutes a fundamental defect that the appellate court must address *ex officio*, thus requiring the case to return to the first instance judge for proper representation and notification.

Parole chiave

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nullità procedurale esercizio dei diritti civili spese legali direzione del processo proprietà per piani rappresentanza valida Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

While not explicitly cited in order 1, the court annulled the decision based on the finding that the proceedings were null due to a missing procedural prerequisite (lack of legal capacity), which is regulated by Art. 142 para. 1 let. a CPC, as inferred from the reasoning leading to the annulment.

art. 142 cpv. 2 CPC

This provision mandates that the nullity of the act must be raised ex officio, justifying the court's action to annul the previous judgment.

art. 97 n. 4 CPC

This provision mandates that the judge examine procedural prerequisites, including the parties' capacity, which justified the review that led to the annulment.

art. 38 cpv. 1 CPC

This article defines legal capacity, the lack of which was the substantive issue leading to the nullity of the judgment being reviewed.

art. 13 e 14 CC

These articles on majority age establish the lack of legal capacity for the defendants, forming the basis for applying the procedural nullity rules.

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

This provision dictates that procedural acts are void if a procedural prerequisite is missing, which is the core finding justifying the annulment in Order 1.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision justifies the decision not to levy court fees and not to award costs/indemnities in Order 2, due to the particularity of the case.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00138 · Lugano 18 dicembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato nella forma della domanda di accertamento di nullità da

__________ rappr. dal curatore avv. __________ contro

la sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. IU.96.481) nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 luglio 1996 da

Comunione dei Comproprietari del Condominio __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’698.55 oltre accessori nonchè

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ di proprietà delle convenute, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 luglio 1996 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha convenuto in giudizio le sorelle __________ e __________, comproprietarie della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’698.55 corrispondenti alla seconda rata dei contributi condominiali dovuti per il periodo 1995/96, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

che con sentenza 23 settembre 1996 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dalle convenute che non hanno presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 13 novembre 1997, presentato quale domanda di accertamento di nullità sussidiariamente di annullamento, l’avv. __________, agendo nella sua qualità di curatore delle minorenni __________ e __________ -alle quali è stata istituita una curatela di rappresentanza a tutela dei loro interessi venutisi a trovare in collisione con quelli dei genitori (doc. A)- ha chiesto che venisse accertata la nullità del querelato giudizio in quanto prolato nei confronti di minorenni, non rappresentate nel procedimento di merito;

che con scritto 9 dicembre 1997 la controparte comunica di rinunciare a formulare osservazioni al gravame;

che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF

4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc);

che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie poichè il problema della capacità processuale delle ricorrenti, evidenziato con il presente gravame, sussisteva già al momento della loro citazione alla discussione dell’istanza 2 luglio 1996 ed è perdurato fino all’emanazione della sentenza;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti;

che l’art. 38 cpv. 1 CPC riconosce la capacità processuale alle persone aventi l’esercizio dei diritti civili;

che nella concreta fattispecie è pacifico che alle convenute __________ e __________, nate rispettivamente nel 1984 e 1986, difettava la capacità processuale, non verificandosi il presupposto della maggiore età (art. 13 e 14 CC);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che quindi, poichè la nullità dell’atto deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, pronunciata e intimata a minorenni così come la citazione per il contraddittorio (dal quale evidentemente le convenute sono rimaste assenti), devono essere annullate e gli atti ritornati al primo giudice affinché riprenda la procedura effettuando una regolare notifica dell’istanza a chi abbia qualità di rappresentare in giudizio le minori __________ e __________;

che vista la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia né si assegnano ripetibili alle ricorrenti;

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. La sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 e all’Ufficio dei registri di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria