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16.1997.137 • TRAC TI 16.1997.137 Generato dall'IA

Cassation Appeal Dismissed for Procedural Defects and Lack of Passive Standing

Numero d'incarto 16.1997.137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that dismissed their claim for payment of outstanding invoices, reasoning that the defendant lacked passive standing because the invoices were addressed to a different entity managing the public establishment. The reviewing court dismissed the appeal because the filing failed to meet the requirements for a proper cassation appeal under procedural rules, as it merely restated the appellant's substantive arguments against the initial finding without specifying factual or legal grounds for reversal, noting additionally that the lower court's finding regarding passive standing was supported by evidence showing the contractual partner was the entity named on the invoices, not the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Cassation Appeal Dismissed for Procedural Defects and Lack of Passive Standing: The reviewing court dismissed the appeal because the filing failed to meet the requirements for a proper cassation appeal under procedural rules, as it merely restated the appellant's substantive arguments against the initial finding without specifying factual or legal grounds for reversal, noting additionally that the lower court's finding regarding passive standing was supported by evidence showing the contractual partner was the entity named on the invoices, not the defendant.

Parole chiave

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legittimazione passiva motivi di cassazione controllo della procedura difetti materiali allegazione motivata decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

Used to declare the appeal void due to failure to meet the formal requirements for a cassation appeal.

art. 148 CPC

Cited for the purpose of imposing the costs of the current proceedings on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00137 · Lugano 20 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 novembre 1997 presentato da

__________ contro

la sentenza 23 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1997 nei confronti di

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 settembre 1997 __________, ditta che si occupa della fornitura di prodotti e apparecchiature varie per esercizi pubblici, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori a saldo di diverse fatture emesse per la fornitura di merce e prestazioni presso l’esercizio pubblico __________ gestito da quest’ultimo (doc. B);

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva trattandosi di fatture di spettanza della __________, proprietaria dell’esercizio pubblico;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non potendosi evincere dagli atti la legittimazione passiva del convenuto trattandosi dell’incasso di fatture intestate a “__________”;

che con atto ricorsuale 14 novembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 14 novembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre, completandole, le proprie argomentazioni a sostegno del benfondato della sua pretesa nei confronti dell’istante;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;

che a titolo abbondanziale va rilevato che la conclusione del primo giudice che ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto non è arbitraria in quanto sorretta dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove documentali dalle quali si evince che partner contrattuale dell’istante era il “__________” al quale sono intestate tutte le fatture e i bollettini di consegna e non il convenuto;

che il ricorso, di natura chiaramente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 14 novembre 1997 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- devono essere poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria