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16.1997.136 • TRAC TI 16.1997.136 Generato dall'IA

Heirs' Estate Liability for Predecessor's Defense Fees and Mandatory Joinder of Parties

Numero d'incarto 16.1997.136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants sought payment of professional fees from the heirs of a deceased individual, stemming from their defense against a lawsuit previously initiated by the deceased, which the appellants claimed lacked standing. The lower court rejected the claim primarily due to the appellants' lack of active legitimacy to collect the legal fees and the failure to appeal a prior decision that denied them cost recovery from the initial suit. The appellate court overturned the decision, reasoning that the action was brought against an estate (Comunione ereditaria) which necessitates mandatory joinder of all heirs, and since the initial complaint omitted certain successors to a deceased heir, the proper procedural requirement under law was violated, leading to a procedural nullity and necessitating a remand to the lower court to order the plaintiff to correct the necessary joinder of parties.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 4 Cost, Art. 97 cifra, Art. 47 CPC, Art. 142 cpv 2 CPC, art. 327 segg. CPC; Heirs' Estate Liability for Predecessor's Defense Fees and Mandatory Joinder of Parties: The lower court rejected the claim primarily due to the appellants' lack of active legitimacy to collect the legal fees and the failure to appeal a prior decision that denied them cost recovery from the initial suit. The appellate court overturned the decision, reasoning that the action was brought against an estate (Comunione ereditaria) which necessitates mandatory joinder of all heirs, and since the initial complaint omitted certain successors to a deceased heir, the proper procedural requirement under law was violated, leading to a procedural nullity and necessitating a remand to the lower court to order the plaintiff to correct the necessary joinder of parties.

Parole chiave

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responsabilità degli eredi spese legali nullità procedurale difesa obbligatoria cumulo di azioni legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court referred to these articles in anticipation of the decision, which resulted in the annulment of the lower court's judgment based on procedural grounds.

art. 142 cpv. 1 lett. a) e b) CPC

This article concerns the nullity of the challenged judgment, which served as the primary justification for annulling the decision in order 1.

art. 47 CPC

The case was remanded to the lower court for further proceedings based on this article concerning mandatory joinder of parties.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00136 · Lugano 16 febbraio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

la sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1995 nei confronti di

__________ __________ __________ formanti la Comunione ereditaria fu __________ con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1’741.50 oltre accessori,

nonché il rigetto dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 settembre 1995 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio i membri della Comunione ereditaria fu __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’741.50 corrispondenti alla nota professionale 7 luglio 1995 del loro legale avv. __________ (doc. D) al quale sarebbero stati costretti a rivolgersi a tutela dei loro interessi a dipendenza di una causa indebitamente promossa nei loro confronti dal defunto __________ al quale difettava la legittimazione attiva;

che i convenuti, contestando innanzi tutto la definizione dei componenti della comunione ereditaria essendo stato omesso il nominativo di __________ (pure deceduto e al quale sono subentrati quali eredi la moglie e tre figli), si sono opposti alla pretesa avversaria in quanto non comprovata e poiché proposta tardivamente non avendo la parte istante chiesto l’attribuzione di ripetibili nell’ambito dello stralcio della causa promossa dal defunto __________ e non avendo neppure impugnato il relativo decreto 13 marzo 1995 nel quale non sono state assegnate ripetibili alla parte qui istante;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza perché agli istanti difetterebbe la legittimazione attiva per procedere all’incasso di un credito di spettanza del loro legale e perché il decreto di stralcio 13 marzo 1995 che non ha riconosciuto ripetibili alle parti, non è stato impugnato;

che con il presente tempestivo ricorso _________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la loro pretesa;

che a prescindere dal contenuto del gravame, la sentenza impugnata deve essere annullata poiché frutto di un’errata applicazione di norme procedurali, rispettivamente del principio di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.);

che giusta l’art. 97 cifra

5 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, in particolare del litisconsorzio necessario;

che nella concreta fattispecie, poiché l’azione è stata promossa nei confronti di una comunione ereditaria, l’istanza doveva essere presentata nei confronti di tutti i suoi membri siccome legati da un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 67);

che poiché in sede di contraddittorio la parte convenuta ha evidenziato come la Comunione ereditaria fu __________ fosse composta, oltre che dagli eredi designati nell’istanza anche dall’erede __________ al quale, deceduto nel 1995, erano subentrati la moglie e i figli, l’istanza avrebbe dovuto essere notificata anche a quest’ultimi;

che secondo l’art. 47 CPC quando l’atto processuale è stato diretto solo contro parte degli interessati, il giudice deve invitare la parte che lo presenta a volervi rimediare entro un termine adeguato, pena lo stralcio della causa;

che non procedendo in tal senso il primo giudice, oltre a non essersi conformato alle norme che regolano la notifica degli atti ai litisconsorti necessari, ha altresì violato il

diritto di essere sentiti degli eredi del defunto __________;

che pertanto la sentenza impugnata è nulla ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. a) e b) CPC;

che poichè trattasi di nullità rilevabile d’ufficio (art. 142 cpv 2 CPC) si può prescindere dalla notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni;

che gli atti devono così essere ritornati al primo giudice affinché proceda ai sensi dell’art. 47 CPC;

che a titolo abbondanziale si può rilevare come il primo giudice non abbia affrontato il tema del contendere, ossia il fatto di sapere se il defunto __________ abbia effettivamente agito quale falsus procurator, questione che andrebbe esaminata ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante;

che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 di _________ e __________ è evaso nel senso che la sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria