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16.1997.135 • TRAC TI 16.1997.135 Generato dall'IA

Municipality v. Debtor: Electricity Fee Enforcement Jurisdiction Appeal

Numero d'incarto 16.1997.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor municipality sought the definitive rejection of a debtor's opposition to an enforcement proceeding initiated for the collection of an electricity supply fee, which the lower court granted based on the existence of a valid executive title and the debtor's failure to raise applicable exceptions. The debtor appealed, arguing the Justice of the Peace lacked jurisdiction and that the matter belonged to the Administrative Tribunal, citing human rights convention concerns, but the appellate court dismissed the appeal, reasoning that for enforcement opposition rejections involving amounts under a specified threshold, jurisdiction rests with the Justice of the Peace, and since the appeal exclusively challenged jurisdiction without contesting the merits of the definitive rejection, the appeal was manifestly unfounded, as was the related request for court-appointed counsel.

Regesto Legislator

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Art. 81 LEF, Art. 5 cpv. 1 LOG, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Municipality v. Debtor: Electricity Fee Enforcement Jurisdiction Appeal: The debtor appealed, arguing the Justice of the Peace lacked jurisdiction and that the matter belonged to the Administrative Tribunal, citing human rights convention concerns, but the appellate court dismissed the appeal, reasoning that for enforcement opposition rejections involving amounts under a specified threshold, jurisdiction rests with the Justice of the Peace, and since the appeal exclusively challenged jurisdiction without contesting the merits of the definitive rejection, the appeal was manifestly unfounded, as was the related request for court-appointed counsel.

Parole chiave

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riscossione di tasse incompetenza per materia distribuzione dell'elettricità esecuzione opposizione al precetto esecutivo giudice di pace Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

This provision was invoked as the basis for deciding the rejection of the appeal with a brief motivation without notifying the counterparty.

art. 148 CPC

This procedural article was cited in the preamble to the operative part regarding costs.

art. 327 segg. CPC

These articles regarding appeals were cited in the preamble to the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00135 · Lugano 20 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 29 ottobre 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 23 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 ottobre 1997 da

__________ rapp. dalla __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 ottobre 1997 il Comune di __________, rappresentato da____________________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 258.45 oltre accessori corrispondenti alla tassa per la fornitura di energia elettrica posta a carico del convenuto con fattura 6 maggio 1997, equiparata a titolo esecutivo dal Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica, domanda avversata dal convenuto;

che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;

che con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la competenza del giudice di pace a statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione trattandosi di controversia di competenza del Tribunale cantonale amministrativo di Lugano in virtù della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un patrocinatore d’ufficio;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, competente a statuire sulle domande di rigetto dell’opposizione per importi inferiori a fr. 1’000.- è il giudice di pace (art. 5 cpv. 1 LOG e 15 LALEF) e non certo il Tribunale cantonale amministrativo la cui competenza a dirimere controversie quale quella che ci occupa non è peraltro neppure prevista dalla CEDU e dai suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);

che quindi, la censura ricorsuale volta a contestare la competenza del Giudice di pace del circolo di Bellinzona a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dal Comune di __________ è manifestamente infondata;

che siccome il ricorrente ha limitato la propria impugnativa alla competenza del giudice di pace senza sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, in particolare sul fatto di sapere se fossero dati o meno i presupposti per la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione, il ricorso deve essere respinto senza ulteriori verifiche;

che per quanto attiene alla richiesta tendente alla nomina di un patrocinatore d’ufficio per la procedura di secondo grado, la stessa è sprovvista di fondamento ritenuto che con l’allestimento del gravame il ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

N. 1 ad art. 314; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria