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16.1997.133 • TRAC TI 16.1997.133 Generato dall'IA

Lack of Standing Nullifies Judgment in Electrical Invoice Dispute

Numero d'incarto 16.1997.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision, which had granted an uncontested claim for payment of an outstanding invoice for electrical work, arguing the original claim was filed by individuals lacking the legal authority to represent the corporate plaintiff. The appellate court found that since the legal prerequisites for standing were absent because the signatories lacked the proper representation powers for the corporate entity according to commercial registry records, the initial claim and all subsequent procedural acts, including the lower court's judgment, were null and void, as the lack of a procedural prerequisite can be raised and must be addressed by the court at any stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 64 cpv. 1 CPC, Art. 39 CPC, Art. 54 CC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC; Lack of Standing Nullifies Judgment in Electrical Invoice Dispute: The appellate court found that since the legal prerequisites for standing were absent because the signatories lacked the proper representation powers for the corporate entity according to commercial registry records, the initial claim and all subsequent procedural acts, including the lower court's judgment, were null and void, as the lack of a procedural prerequisite can be raised and must be addressed by the court at any stage of the proceedings.

Parole chiave

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difetto di legittimazione controversia commerciale rappresentanza valida nullità del contratto fatture impagate atti procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 2 CPC

Used by the court to declare the nullity of the initial claim due to lack of proper representation.

art. 327 segg. CPC

General procedural provisions cited in the preamble to the ruling, justifying the cassation procedure.

art. 148 CPC

Cited as the basis for deciding on the costs of the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00133 · Lugano 16 febbraio 1998/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 novembre 1997 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________ Contro

la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 agosto 1997 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’549.05 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 agosto 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’549.05 a saldo della fattura 27 dicembre 1995 emessa per le opere da elettricista eseguite presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'istanza __________e chi ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante __________ e di aver arbitrariamente valutato le prove concludendo al benfondato della pretesa dell’istante;

che con scritto 28 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società anonima ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC) attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);

che nella concreta fattispecie, da indagini esperite da questa Camera presso il Registro di commercio di Bellinzona, è emerso che i firmatari dell’istanza (__________e __________, quest’ultimo pure presente al contraddittorio in rappresentanza della ditta istante) non erano legittimati a vincolare la ditta __________ non trattandosi di organi della stessa, in particolare il signor __________i non è neppure menzionato a Registro di commercio, mentre __________ vi è iscritto ma con diritto di firma collettiva a due;

che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 142);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 13 agosto 1997 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. L’istanza 13 agosto 1997 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

2. Tasse espese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria