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16.1997.132 • TRAC TI 16.1997.132 Generato dall'IA

Appealability of Opposition Admissibility Decision

Numero d'incarto 16.1997.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that declared an opposition to a payment order inadmissible because the debtor failed to demonstrate, as required by law, that they were not in a better financial position, which was the basis for the original opposition. The appellate court, however, dismissed the appeal as inadmissible because the decision regarding the admissibility of the opposition, based on the debtor's failure to demonstrate improved financial standing, is final and explicitly excludes ordinary and extraordinary legal remedies under cantonal law.

Regesto Legislator

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Art. 265a LEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appealability of Opposition Admissibility Decision: The appellate court, however, dismissed the appeal as inadmissible because the decision regarding the admissibility of the opposition, based on the debtor's failure to demonstrate improved financial standing, is final and explicitly excludes ordinary and extraordinary legal remedies under cantonal law.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere opposizione perizia giuridica opposizione al precetto esecutivo interesse ad agire decisione di non sollevare obiezioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 265a LEF

Used as the substantive basis for declaring the appeal inadmissible because the decision regarding the opposition's admissibility is final under this article.

art. 313 bis CPC

Applied to permit the rejection of the appeal with brief reasoning and without notification to the counterparty due to inadmissibility.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00132 · Lugano 17 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 6 novembre 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 29 settembre 1997 da

__________ rappr. dalla __________

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 28 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare da __________ per l’incasso di fr. 1’075.- oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile;

che con scritto 6 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinaridel diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);

che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;

che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 265a LEF

pronuncia:

1. Il ricorso 6 novembre 1997 di __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

- __________

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria