Appeal Dismissed for Insufficient Cassation Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that granted payment of outstanding legal fees amounting to a specific sum, which the lower court had determined based on the claim being recognized by the appellant and the appellant failing to appear in proceedings. The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to meet the statutory requirements for a valid cassation appeal, specifically by not sufficiently stating or illustrating the grounds of appeal relating to factual findings or the application of law, instead merely restating general objections to the debt, thus rendering the court unable to review the challenged judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Insufficient Cassation Grounds: The appellate court dismissed the appeal as null because the filing failed to meet the statutory requirements for a valid cassation appeal, specifically by not sufficiently stating or illustrating the grounds of appeal relating to factual findings or the application of law, instead merely restating general objections to the debt, thus rendering the court unable to review the challenged judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared void (null) based on this provision due to formal defects in the filing.
This article was cited in the final orders to regulate the costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00131 · Lugano 14 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1997 presentato da
__________ Contro
la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1997 da
avv. Dott. __________ patr. Dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
In fatto e in diritto:
che con istanza 10 giugno 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori a saldo della sua nota professionale del 13 marzo 1995 per la consulenza legale prestata alla convenuta nella vertenza che la opponeva alla società __________ (doc. B);
che il pretore, accertato il benfondato delle pretesa di parte istante, peraltro riconosciuta dalla convenuta con scritto 7 agosto 1995 (doc. H) e non contestata in causa non avendo la convenuta presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 28 ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto, lo scritto 28 ottobre 1997 con il quale la ricorrente propone, senza comprovarle e comunque in modo irrito non permettendo la procedura l’allegazione di nuovi fatti in seconda sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le sue contestazioni in merito al mandato svolto dall’istante, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre i motivi per i quali si oppone al pagamento della nota professionale dell’avv. __________;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per cassare il giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 28 ottobre 1997 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
- __________ __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria