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16.1997.128 • TRAC TI 16.1997.128 Generato dall'IA

Transport Company v. Client: Unpaid Invoice and Damage Counterclaim

Numero d'incarto 16.1997.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A transport company sued for the unpaid balance of an invoice after the client partially paid and counterclaimed for damages resulting from the transport of pylon heads, which was governed by transport contract law imposing causal liability on the carrier unless proven otherwise. The court upheld the lower court's finding that the carrier failed to meet its burden of proof to be exonerated from liability for the damage, as conflicting witness testimonies regarding the cause of the damage—whether due to the carrier's handling or the client's inadequate site instructions—did not support the carrier's defense, but the appeal court partially granted the appeal by annulling and replacing the lower court's ruling on procedural costs and fees due to a failure to correctly assess the respective degrees of success based on the reduced claim amount.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 440 CO, Art. 447 cpv. 1 CO, Art. 447 CO, Art. 5 cpv. 1 CPC, Art. 77 cpv. 3 CPC; Transport Company v. Client: Unpaid Invoice and Damage Counterclaim: The court upheld the lower court's finding that the carrier failed to meet its burden of proof to be exonerated from liability for the damage, as conflicting witness testimonies regarding the cause of the damage—whether due to the carrier's handling or the client's inadequate site instructions—did not support the carrier's defense, but the appeal court partially granted the appeal by annulling and replacing the lower court's ruling on procedural costs and fees due to a failure to correctly assess the respective degrees of success based on the reduced claim amount.

Parole chiave

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domanda riconvenzionale accollo delle spese vetturale diritto dei trasporti risarcimento dei danni da incidente stradale fatture impagate Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles concern the grounds for the partial acceptance of the cassation appeal.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs for the appeal judgment (cassation stage).

LTG

This law governs the allocation of costs for the appeal judgment (cassation stage).

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00128 · Lugano 5 marzo 1998/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 1997 presentato da

__________ patr. dall’avv. dott. __________ Contro

la sentenza 16 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Blenio nella causa civile promossa con petizione 17 ottobre 1995 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 14’600.- oltre accessori, domanda

ridotta in prosieguo di causa a fr. 2’086.60 e respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Nel mese di ottobre 1994 la società __________ ha incaricato la ditta __________ di effettuare il trasporto mediante elicottero delle testate dei piloni della seggiovia __________. A lavori ultimati la __________ ha chiesto il pagamento delle sue prestazioni per complessivi fr. 14’600.-.

Stante il diniego di pagamento della società __________, che ha contestato la corretta esecuzione del contratto , quest'ultima ha convenuta in giudizio con petizione 17 ottobre 1995 al fine di ottenere il pagamento di fr. 14’600.- a saldo della fattura emessa il 10 novembre 1994 (doc. C).

La convenuta, che pendente causa ha parzialmente aderito alla pretesa avversaria procedendo al versamento di fr. 12’513.40 (doc. 1), si è opposta al pagamento del saldo di fr. 2’086.60, opponendo in compensazione il danno subito a dipendenza degli errori commessi dall’istante nella fase di trasporto di una testata.

2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto al quale tornano applicabili gli art. 440 segg. CO, in particolare gli art. 447 e 448 CO che prevedono a carico del vetturale una responsabilità di tipo causale, ha addebitato a __________, che non ha saputo fornire prova liberatoria, la causa del danneggiamento della testata del pilone, ragione per la quale ha respinto l’istanza.

3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver considerato la prova liberatoria da lei fornita mediante l’assunzione dei testi __________ e __________. Contesta inoltre il calcolo e la ripartizione di tasse, spese e ripetibili in quanto non conforme alla TOA e alla LTG.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III

130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

5. Incontestata è in concreto l’estensione dell’incarico conferito alla ditta istante, nel senso che questo comprendeva il trasporto delle testate dei piloni della seggiovia __________ sino al posteggio contiguo alla stazione di partenza di __________ dove avrebbero dovuto essere depositate in posizione verticale.

Controversa è invece la questione di sapere se alla ditta istante possa essere attribuita una qualsiasi responsabilità per il danno fatto valere dalla convenuta.

Il contratto di trasporto si perfeziona con la consegna della merce al suo destinatario (Stähelin in Comm. basilese 1996, n. 5 ad art. 440 CO). Se questa subisce un danno, il vetturale deve risarcirlo, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente (art. 447 cpv. 1 CO). Trattandosi di una responsabilità di tipo causale, il vetturale può discolparsi provando di aver svolto le mansioni affidategli con la necessaria diligenza e di aver assunto le precauzioni che avrebbe assunto un vetturale diligente (Stähelin, op.cit., n. 8-11 ad art. 447 CO).

Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale la ditta istante non avrebbe fatto fronte a quest’onere probatorio, non è arbitraria.

Infatti, se è vero che le deposizioni dei testi __________ e __________ -proposti dall’istante ed effettivamente ignorati dal primo giudicesembrano escludere una sua qualsiasi responsabilità, nel senso

che la ditta avrebbe effettuato il trasporto e la posa dei piloni secondo le istruzioni ricevute dalla convenuta, a dire della quale trattavasi comunque di materiale destinato a non essere più riutilizzato, è altrettanto vero che questa versione, peraltro resa da dipendenti dell’istante che non erano in contatto diretto con i dipendenti della convenuta ma ricevevano gli ordini da un loro collega (__________, inizialmente proposto ma poi non sentito quale teste), è stata smentita dal teste __________. Quest’ultimo ha precisato che le testate dei piloni sarebbero state in effetti sostituite, ma solo dopo aver ricuperato le rulliere, donde la necessità di poter effettuare quel lavoro sul piazzale di __________ inoltre ha confermato che furono i piloti dell’istante a decidere delle modalità del trasporto e del luogo ove posare i piloni, mentre la convenuta non ha dato nessuna indicazione a questo proposito se non quella di poter accedere alle singole testate.

Confrontato a deposizioni testimoniali tra loro discordanti, l’una che attribuisce la responsabilità dell’accaduto alla convenuta per non aver fissato le testate depositate sul piazzale e per non aver saputo scegliere un posto idoneo per la loro posa e ciò nonostante i dipendenti dell’istante l’avessero resa attenta dei pericoli di caduta del pilone litigioso (testi __________ e __________), l’altra che vorrebbe invece caricare all’istante quest’errata scelta del luogo di posa dei piloni, il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste testimonianze debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90).

Orbene, pur prendendo in considerazione le deposizioni __________ e __________, né si può concludere per una chiara negligenza dell'istante (sostenuta ma non provata), né per indicazioni errate da parte della convenuta, laddove l'ing. __________ aveva spiegato il senso e lo scopo dell'intervento, mentre al momento della sua attuazione, pur esprimendo il proprio dissenso sulla collocazione della testata no. 15, si è affidato alla professionalità dell'istante: al proposito il teste __________ ha dimostrato di sapere che gli oggetti trasportati non erano "ferri vecchi", ma che c'era l'esigenza del loro deposito in una certa posizione "perché così era più comodo intervenire sulle stesse";

La decisione del primo giudice secondo cui l'istante non sarebbe riuscita a discolparsi conformemente all'art.

447 cpv. 1 CO non è pertanto arbitraria.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che in merito alla valutazione delle prove operata dal pretore non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

6. La censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe violato la TOA e la LTG nella fissazione delle tasse, spese e ripetibili di prima sede, merita invece di essere accolta.

Infatti, per il calcolo degli oneri processuali e delle ripetibili di spettanza delle parti, il pretore avrebbe dovuto verificare le loro rispettive soccombenze, ritenendo quale valore di causa l’importo di fr. 14’600.- fatto valere con petizione 17 ottobre 1995 (art. 5 cpv. 1 CPC).

Tuttavia, prima della presentazione dell'allegato di risposta la convenuta ha versato l'importo di fr. 12'513.40. In sede di udienza preliminare l'attrice ha preso atto che l'importo di causa veniva così ridotto a fr. 2'086.60.

La parziale acquiescenza della convenuta impone al giudice di rifondere all'attrice le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC).

Non v'è chi non veda come la riduzione della domanda all'inizio del processo, ne limiti la contestazione e di conseguenza gli oneri processuali del tribunale e delle parti. Ciò comporta che il calcolo della tassa e delle ripetibili, ovvero il loro riparto non segua criteri rigorosamente aritmetici.

Per quanto attiene a questa sede ricorsuale, la soccombenza delle parti può essere calcolata in ragione dei 3/4 a carico della ricorrente e 1/4 a carico della controparte (art.

148 cpv. 2 CPC).

Ripetibili non vanno assegnate in seguito al silenzio della convenuta in questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 31 ottobre 1997 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Blenio, limitatamente al suo dispositivo no. 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

2. La tassa di giustizia in fr. 600.- e le spese in fr. 150.- sono poste a carico dell'attrice per 1/3 mentre la rimanenza di 2/3*

*deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.*

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per i 3/4 mentre la rimanenza deve essere posta a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria