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16.1997.127 • TRAC TI 16.1997.127 Generato dall'IA

Estate Liability for Medical Expenses Dispute

Numero d'incarto 16.1997.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a decision that upheld a claim for CHF 6,750.00 representing unpaid medical expenses incurred by the appellant's deceased father, rejecting the argument that the hospital's inclusion of the father's health insurance details on a personal data form constituted a tacit agreement by the hospital to seek payment from the insurers instead of the estate. The court rejected the appeal, reasoning that the form only contained personal identification data and did not create a contractual obligation for the hospital to pursue third-party debtors, meaning the appellant, as heir, remained the primary debtor for the services rendered, regardless of any potential insurance coverage.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Estate Liability for Medical Expenses Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the form only contained personal identification data and did not create a contractual obligation for the hospital to pursue third-party debtors, meaning the appellant, as heir, remained the primary debtor for the services rendered, regardless of any potential insurance coverage.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese mediche successione del defunto responsabilità dell'istituto assicuratore rivendicazione di terzi erede indicazioni sulla salute Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court cites these articles in reference to the legal basis for considering the cassation appeal, which it ultimately rejected.

art. 148 CPC

This article is cited as the basis for ordering the costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.97.00127 · Lugano 14 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1997 presentato da

__________ Contro

la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile promossa con petizione 15 maggio 1997 da

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.8’950.- oltre accessori nonchè il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano,

domande ridotte a fr. 6’750.- e così accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione 15 maggio 1997 l’__________ ha convenuto in giudizio ____________________figlio del defunto __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’950.- corrispondenti alle cure mediche prestate a quest’ultimo durante la sua degenza ospedaliera presso la __________ (doc. B e C), pretesa ridotta pendente causa a fr. 6’750.- a seguito del pagamento della fattura di fr. 2’200.- (doc. C);

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitore della pretesa litigiosa poiché di spettanza delle casse malati __________ e __________ presso le quali il padre era assicurato, debitrici che l’istante avrebbe tacitamente accettato sulla base delle indicazioni contenute nel formulario compilato dal padre prima del suo ricovero (doc. 1);

che con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo residuo di fr. 6’750.- non potendosi desumere dalla sola indicazione sul formulario con i dati personali del paziente (doc. 1) del nome delle sue casse malati, un’assunzione esterna di debito da parte di quest’ultime;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.

327 lett. g CPC;

che nel caso concreto, nonostante la corretta indicazione del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC - disposto che permette l’annullamento di una sentenza frutto di un’errata applicazione del diritto o di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorieil ricorrente non ne evidenzia gli estremi;

che infatti egli si limita a riproporre, completandola, la propria versione dei

fatti con particolare riferimento alla connotazione giuridica da lui data al formulario sottoscritto dal defunto padre, nel senso che l’indicazione delle casse malati sarebbe vincolante per l’istante ai fini della fatturazione delle prestazioni litigiose;

che contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la conclusione del primo giudice secondo la quale dall’indicazione delle casse malati del padre nel formulario contenente i suo dati personali non si poteva dedurre la loro qualità di debitrici della pretesa litigiosa e tantomeno l’accordo dell’istante di ritenerle tali, non è arbitraria poiché il formulario in questione fornisce unicamente i dati personali del paziente (tant’è che lo stesso è definito “Personalien”) e non ha certo carattere contrattuale come preteso dal ricorrente;

che indipendentemente dal regime legale applicabile alla fattispecie dal punto di vista assicurativo, la __________ potrebbe essere un centro ospedaliero privato non convenzionato con le casse malati, ragione per la quale debitore principale della prestazione fornita dall’istante sarebbe il convenuto nella sua qualità, non contestata, di erede del padre __________, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di tentare il recupero dell’importo presso le casse malati del defunto padre;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 25 ottobre 1997 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria