Estate Liability for Medical Expenses Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision that upheld a claim for CHF 6,750.00 representing unpaid medical expenses incurred by the appellant's deceased father, rejecting the argument that the hospital's inclusion of the father's health insurance details on a personal data form constituted a tacit agreement by the hospital to seek payment from the insurers instead of the estate. The court rejected the appeal, reasoning that the form only contained personal identification data and did not create a contractual obligation for the hospital to pursue third-party debtors, meaning the appellant, as heir, remained the primary debtor for the services rendered, regardless of any potential insurance coverage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Estate Liability for Medical Expenses Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the form only contained personal identification data and did not create a contractual obligation for the hospital to pursue third-party debtors, meaning the appellant, as heir, remained the primary debtor for the services rendered, regardless of any potential insurance coverage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cites these articles in reference to the legal basis for considering the cassation appeal, which it ultimately rejected.
This article is cited as the basis for ordering the costs following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00127 · Lugano 14 novembre 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1997 presentato da
__________ Contro
la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile promossa con petizione 15 maggio 1997 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.8’950.- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
domande ridotte a fr. 6’750.- e così accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 15 maggio 1997 l’__________ ha convenuto in giudizio ____________________figlio del defunto __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’950.- corrispondenti alle cure mediche prestate a quest’ultimo durante la sua degenza ospedaliera presso la __________ (doc. B e C), pretesa ridotta pendente causa a fr. 6’750.- a seguito del pagamento della fattura di fr. 2’200.- (doc. C);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitore della pretesa litigiosa poiché di spettanza delle casse malati __________ e __________ presso le quali il padre era assicurato, debitrici che l’istante avrebbe tacitamente accettato sulla base delle indicazioni contenute nel formulario compilato dal padre prima del suo ricovero (doc. 1);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo residuo di fr. 6’750.- non potendosi desumere dalla sola indicazione sul formulario con i dati personali del paziente (doc. 1) del nome delle sue casse malati, un’assunzione esterna di debito da parte di quest’ultime;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC;
che nel caso concreto, nonostante la corretta indicazione del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC - disposto che permette l’annullamento di una sentenza frutto di un’errata applicazione del diritto o di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorieil ricorrente non ne evidenzia gli estremi;
che infatti egli si limita a riproporre, completandola, la propria versione dei
fatti con particolare riferimento alla connotazione giuridica da lui data al formulario sottoscritto dal defunto padre, nel senso che l’indicazione delle casse malati sarebbe vincolante per l’istante ai fini della fatturazione delle prestazioni litigiose;
che contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la conclusione del primo giudice secondo la quale dall’indicazione delle casse malati del padre nel formulario contenente i suo dati personali non si poteva dedurre la loro qualità di debitrici della pretesa litigiosa e tantomeno l’accordo dell’istante di ritenerle tali, non è arbitraria poiché il formulario in questione fornisce unicamente i dati personali del paziente (tant’è che lo stesso è definito “Personalien”) e non ha certo carattere contrattuale come preteso dal ricorrente;
che indipendentemente dal regime legale applicabile alla fattispecie dal punto di vista assicurativo, la __________ potrebbe essere un centro ospedaliero privato non convenzionato con le casse malati, ragione per la quale debitore principale della prestazione fornita dall’istante sarebbe il convenuto nella sua qualità, non contestata, di erede del padre __________, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di tentare il recupero dell’importo presso le casse malati del defunto padre;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 25 ottobre 1997 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria