Manufacturer v. Retailer: Overdue Invoices and Failed Set-Off Defense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA retailer appealed a lower court decision that upheld a claim for payment of overdue invoices for fishing rods supplied by an Italian manufacturer, rejecting the retailer's counterclaim and set-off based on alleged damages from undelivered spare parts, which the retailer claimed under an exclusive sales agreement that the court found unproven. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that Swiss law applied, the exclusive agreement was not proven, and crucially, the retailer failed to meet its burden of proof under Article 8 CC to substantiate the existence and amount of the alleged damages and the corresponding obligation of the manufacturer to supply the spare parts, thus validating the rejection of the set-off defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. g CPC, Art. 82 CO, Art. 75 lett. b CPC, Art. 8 CC, Art. 120 CO, Art. 148 CPC; Manufacturer v. Retailer: Overdue Invoices and Failed Set-Off Defense: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that Swiss law applied, the exclusive agreement was not proven, and crucially, the retailer failed to meet its burden of proof under Article 8 CC to substantiate the existence and amount of the alleged damages and the corresponding obligation of the manufacturer to supply the spare parts, thus validating the rejection of the set-off defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on the provisions governing cassation appeals.
This article was cited to impose the costs of the proceedings on the unsuccessful appellant.
This provision was cited in relation to the disposition of costs.
Testo completo
Incarto n. 16.97.00126 · Lugano 04 marzo 1998/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________ Contro
la sentenza 7 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 settembre 1996 da
__________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’556.10 oltre accessori, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con istanza 6 settembre 1996 la __________, ditta italiana specializzata nella produzione e vendita di canne da pesca, ha convenuto in giudizio __________ proprietaria del negozio di articoli da pesca __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’556.10 a saldo delle fatture emesse il 31 luglio e 23 agosto 1995 per la fornitura a quest’ulti-ma di canne da pesca e materiale vario (doc. A e B).
La ditta convenuta, che sostiene di aver ottenuto dall’istante l’esclusiva per la vendita delle sue canne da pesca su suolo svizzero, non ha contestato di avere uno scoperto nei confronti di quest’ultima per l’importo fatto valere in giudizio, ma ha opposto in compensazione al credito avversario il danno da lei subito a dipendenza della mancata consegna da parte dell’istante di pezzi di ricambio per le canne vendute, che essa ha quantificato in fr. 5’935.–, successivamente aumentato in sede di conclusioni a fr. 8’825.– e che per la differenza di fr. 4’268.90 ha chiesto in via riconvenzionale.
2.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità del
diritto svizzero al contratto di compravendita concluso dalle parti ed esclusa in quanto non comprovata la conclusione di un contratto di esclusiva, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il suo credito.
3.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamante valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale (art. 82 CO), in particolare per non aver accolto l’eccezione di compensazione da lei sollevata, rispettivamente la sua domanda riconvenzionale.
Con osservazioni 9 dicembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
4.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
5. Nella concreta fattispecie mentre è pacifica la sussistenza e la consistenza del credito di parte istante, controversa è essenzialmente la pretesa per danni opposta in compensazione dalla convenuta.
A proposito dell’ammontare di questa pretesa, va preliminar-mente rilevata l’improponibilità dell’aumento della domanda riconvenzionale da fr. 1’378.90 a fr. 4’268.90 –importo fatto valere in sede di conclusioni a dipendenza del maggior numero di canne da pesca risultate difettose– non trattandosi di un caso di estensione della domanda ai sensi dell’art. 75 lett. b CPC: la modifica proposta poggia infatti su elementi fattuali nuovi, ossia estranei alle allegazioni introduttive (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC art. 75, N. 3 e 5).
6. Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC compete alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, in difetto della quale il giudice deve decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC). Nel caso di specie, poiché litigiosa è unicamente la pretesa per risarcimento danni opposta in compensazione dalla convenuta con riferimento alla mancata consegna da parte dell’istante di pezzi di ricambio delle canne da pesca, spettava alla convenuta provare di vantare una pretesa a questo titolo, ossia un obbligo per l’istante di effettuare la discussa consegna (Peter, in Comm basilese, 1996, n. 23 ad art. 120 CO). La convenuta, disattendendo l’onere della prova che, come detto, le competeva, non solo non ha provato che all’istante incombesse l’obbligo di fornirle della merce oltre a quella oggetto delle due fatture scoperte, ma neppure ha provato di aver ordinato questa merce ulteriormente (come da lei sostenuto), ordinazione che la ditta istante contesta di aver ricevuto (doc. H e L e interrogatorio formale di __________). A proposito di questa dubbia ordinazione la stessa convenuta fornisce versioni discordanti: mentre nel suo scritto 27 febbraio 1996 (doc. I) fa riferimento a un ordine scritto, nella successiva lettera del 25 luglio 1996 (doc. N) sostiene di aver ordinato la merce verbalmente.
Mancando la prova di un credito della convenuta nei confronti dell’istante, rispettivamente del benfondato della sua pretesa di risarcimento danni, l’eccezione di compensazione da questa sollevata ad estinzione del suo debito nei confronti dell’istante non poteva che essere respinta, come correttamente deciso dal primo giudice.
Per il che il ricorso, con il quale la ricorrente si è essenzialmente limitata a riproporre la propria versione dei fatti senza dimostra-re che quella fatta propria dal pretore sarebbe arbitraria, ossia contraria alle risultanze istruttorie, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico della ricorrente con l’obbligo di rifondere a __________. l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria